Giurisprudenza commentata › Abuso del diritto ed elusione · merito
La Corte decide sul merito dell'abuso. La controllante belga è una società pienamente operativa, anteriore alla direttiva, con ricavi per 27,2 miliardi di euro e oltre duemila dipendenti; la struttura del gruppo risponde anche alla gestione della liquidità senza rischio di cambio. Le email del 2022 e del 2023 non possono provare la destinazione dei dividendi del 2018 e la sequenza delle operazioni nel gruppo non la conferma.
L'Amministrazione finanziaria che contesta, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, l'abusiva applicazione dell'esenzione da ritenuta prevista dall'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in attuazione della direttiva madre-figlia, ai dividendi distribuiti alla controllante comunitaria, sostenendo che fossero destinati in realtà a una società del gruppo residente in uno Stato terzo, deve dimostrare il vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica dell'operazione e l'essenzialità del vantaggio.
La prova non può fondarsi su corrispondenze interne al gruppo successive all'anno accertato né sulla sola ipotesi dell'interposizione, quando la controllante è una società pienamente operativa, costituita prima della direttiva, il contribuente ha documentato ragioni organizzative della struttura del gruppo e la sequenza temporale delle operazioni non conferma che i dividendi abbiano finanziato le distribuzioni verso lo Stato terzo.
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; articoli 27 e 27-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, poi direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011; articolo 9-bis della legge n. 212 del 2000; articolo 96 del codice di procedura civile.
Nel 2018 una società italiana aveva distribuito alla controllante belga dividendi per 558.062.317,00 euro senza applicare la ritenuta, in regime di direttiva madre-figlia. Dopo un processo verbale della Guardia di finanza del febbraio 2024, che metteva in dubbio la qualità di beneficiario effettivo della controllante, l'Ufficio grandi contribuenti del Lazio aveva notificato nel dicembre 2024 un primo avviso che contestava la mancata applicazione delle ritenute senza richiamare l'abuso del diritto; impugnato quell'atto, lo aveva annullato in autotutela per la parte relativa alle ritenute nel marzo 2025, aveva notificato l'invito previsto dal comma 6 dell'art. 10-bis e, ricevute le osservazioni della società, aveva emesso nel luglio 2025 l'avviso impugnato, che qualificava come abusiva la fruizione dell'esenzione perché i dividendi sarebbero stati destinati, attraverso varie operazioni infragruppo, alla capogruppo statunitense. Le ritenute accertate ammontavano a 145.924.230,00 euro, le sanzioni a 160.516.653,00 euro. La società deduceva la decadenza, la violazione del divieto di bis in idem, i vizi del procedimento e della motivazione rafforzata, l'inutilizzabilità delle email poste a fondamento della pretesa e, nel merito, l'inesistenza dell'abuso, con domande subordinate sulla ritenuta ridotta e sulle sanzioni.
La Corte accoglie il ricorso sul merito. Ricordati i tre elementi che l'Amministrazione deve provare, osserva che la società ha ricostruito la struttura del gruppo, con sedi in Belgio, Lussemburgo e Stati Uniti, e ne ha illustrato le ragioni extrafiscali: la controllante belga è una società pienamente operativa, con ricavi per 27,2 miliardi di euro e 2.263 dipendenti, costituita molto prima dell'adozione della direttiva, e la holding regionale consente di gestire una parte rilevante della liquidità senza esposizione al rischio di cambio fra euro e dollaro; su questi aspetti l'Ufficio non ha controdedotto in modo sufficiente. La tesi dell'interposizione poggia su una email del 2022 e tre del 2023 fra manager del gruppo, inidonee a provare la destinazione dei dividendi del 2018; né la tempistica delle operazioni la conferma, perché le restituzioni di riserva di sovrapprezzo dalla società lussemburghese a quella statunitense sono avvenute nel gennaio e nell'ottobre 2018, mentre la controllante belga ha distribuito dividendi alla propria controllante lussemburghese a fine novembre. Per qualificare come mero soggetto interposto una società di quelle dimensioni sarebbero stati necessari elementi ben più consistenti. L'avviso è annullato, la domanda di responsabilità aggravata è respinta e le spese sono poste a carico dell'Agenzia.
La sentenza si colloca in un filone di merito ormai ampio, nel quale le corti hanno escluso l'abuso nelle distribuzioni di dividendi a holding comunitarie dotate di autonomia organizzativa e di ragioni extrafiscali documentate, ponendo a carico dell'Amministrazione la prova dell'artificiosità della costruzione (CGT II Lazio n. 1930/2026, per una holding lussemburghese; CGT I Bologna n. 183/2026 e n. 552/2026). La Corte di cassazione ha confermato che il divieto di abuso è un principio generale del diritto dell'Unione, che consente di negare i benefici della direttiva anche in assenza di clausole antiabuso interne, ma ha richiesto un insieme di circostanze oggettive e ha cassato con rinvio la decisione che non le aveva valutate (Cass. n. 17347 del 2026); in un altro caso ha ritenuto formale il requisito della certificazione dell'autorità estera, la cui tardiva acquisizione non fa perdere l'esenzione (Cass. n. 13128 del 2026). Il caso romano si distingue per la dimensione della pretesa e per la natura della controllante, una società operativa di primaria grandezza e non una holding di puro possesso, profilo che pesa in modo decisivo sulla prova dell'interposizione.
Due aspetti meritano attenzione per i gruppi con catene di controllo analoghe. Il primo è la scelta dell'Ufficio, che dopo aver fondato il primo avviso sulla mancanza della qualità di beneficiario effettivo lo ha annullato in autotutela e ha riformulato la pretesa come abuso del diritto con il procedimento dell'art. 10-bis: la sentenza, decidendo sul merito, non si pronuncia sulla decadenza, sul divieto di bis in idem introdotto dall'art. 9-bis dello Statuto e sulla sequenza degli atti, questioni che un eventuale appello potrebbe riproporre. Il secondo è il peso attribuito al tempo della prova: corrispondenze interne posteriori di quattro o cinque anni all'anno accertato non dimostrano una destinazione dei flussi già decisa nel 2018, e la ricostruzione deve seguire i pagamenti effettivi lungo la catena societaria. È la stessa logica della Corte di cassazione nella pronuncia commentata oggi sulla triangolazione immobiliare, ma con esito opposto: lì il giudice di merito aveva accertato l'assenza di ragioni extrafiscali, qui il contribuente le ha provate e l'Ufficio non le ha confutate.