Giurisprudenza commentata › Abuso del diritto ed elusione · merito
La Corte separa due questioni. La qualificazione: le somme distribuite attingendo alla riserva da sovrapprezzo sono restituzione di capitale, ma l'utile dell'esercizio precedente si presume distribuito per primo, e la quota del socio estero diventa dividendo. L'abuso: su quella quota la holding interposta non dimostra una funzione economica propria, e la circostanza che i fondi europei a monte avrebbero potuto fruire dell'esenzione non esclude il vantaggio indebito. In via preliminare la Corte applica lo slittamento di 85 giorni dei termini di accertamento anche alle annualità successive al 2020, nella lettura opposta a quella adottata dalla CGT II Campania nella sentenza commentata il 28 ottobre.
Le somme ricevute dai soci a titolo di ripartizione della riserva da sovrapprezzo delle azioni non costituiscono utili ai sensi dell'art. 47, comma 5, del TUIR, e la qualificazione si desume dal complesso degli atti societari e contabili, non dalla causale del bonifico; opera tuttavia la presunzione del comma 1 dello stesso articolo, per la quale, indipendentemente dalla delibera assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale, sicché in presenza di un utile dell'esercizio precedente la distribuzione è dividendo nei limiti della quota del socio. La riserva formata con un conferimento effettuato in regime di neutralità ai sensi dell'art. 176 del TUIR non si riqualifica come riserva di utili in forza dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 358 del 1997, abrogato dal d.lgs. n. 344 del 2003, e l'omessa compilazione del quadro RV non fa venir meno la neutralità quando i valori fiscali sono ricostruibili.
Sulla quota riqualificata come dividendo, il rispetto dei requisiti formali dell'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non preclude il disconoscimento dell'esenzione per abuso del diritto: la holding madre, anche statica, deve risultare un effettivo centro di imputazione di interessi economici, con autonome funzioni decisionali e di gestione dell'investimento, e tale non è la società costituita per un solo investimento, priva di dipendenti, di struttura propria e di compensi agli amministratori, la cui attività si esaurisce nella detenzione della partecipazione, nel reimpiego dei dividendi nella partecipata e nel servizio del debito. L'Amministrazione non deve individuare il beneficiario effettivo dei dividendi, e la circostanza che i beneficiari finali avrebbero potuto fruire dell'esenzione non esclude di per sé il vantaggio indebito; la necessità di aggregare più investitori non integra, se non documentata nella sua autonoma consistenza, una ragione extrafiscale non marginale.
Articoli 27, comma 3, e 27-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011; articolo 47, commi 1 e 5, e articolo 176 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 4 del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, abrogato dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344; articolo 10-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212; articolo 67, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18; articolo 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159; articolo 2697 del codice civile.
Nel 2016 una società per azioni italiana, uscita da un concordato preventivo, aveva deliberato un aumento di capitale riservato a un nuovo socio lussemburghese, veicolo di fondi di investimento europei, che lo aveva sottoscritto anche mediante un conferimento in natura, con la formazione di una consistente riserva da sovrapprezzo. Nel 2018 e nel 2019 l'assemblea aveva deliberato la distribuzione di quella riserva; la quota del socio estero, pari al 29,73 per cento, era stata di 2.121.388,89 euro nel 2018 e di 2.544.889 euro nel 2019, pagata senza ritenuta. L'Ufficio, dopo un questionario inviato ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto, aveva qualificato le somme come dividendi, valorizzando la causale dei bonifici, la contabilizzazione presso il socio e la provenienza della riserva da un conferimento non assoggettato all'opzione dell'art. 4 del d.lgs. n. 358 del 1997, e aveva negato l'esenzione madre-figlia per l'assenza di sostanza economica della società lussemburghese. La società eccepiva la decadenza per il 2018, sostenendo che l'avviso, notificato il 15 luglio 2025, non potesse fruire della sospensione emergenziale; nel merito rivendicava la natura di capitale delle somme, la sostanza della holding e l'assenza di un vantaggio indebito, perché i fondi a monte avrebbero comunque avuto diritto all'esenzione.
La Corte riunisce i giudizi e respinge l'eccezione di decadenza: richiama l'ordinanza della prima sezione civile della Cassazione n. 960 del 2025 e il provvedimento della Prima Presidente che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla stessa questione, e ritiene che la sospensione di 85 giorni, per il richiamo dell'art. 67 all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, sposti in avanti anche i termini delle annualità successive al 2020. Nel merito accerta che le delibere e i bilanci attestano la distribuzione della riserva da sovrapprezzo, e che le norme invocate dall'Ufficio sui conferimenti non sono più vigenti; applica però la presunzione dell'art. 47, comma 1, del TUIR all'utile del 2017, pari a 1.819.000 euro e destinato a riserva legale, e qualifica come dividendo la quota del socio estero, 540.788 euro, nel 2018; per il 2019 non vi era utile da presumere distribuito, perché il 2018 si era chiuso in perdita, e l'avviso è annullato. Sulla quota riqualificata la Corte accerta l'abuso, sulla scorta delle sentenze della Corte di giustizia del 26 febbraio 2019 sui casi danesi e di Cass. n. 16173 del 2023, e conferma l'avviso previo ricalcolo; le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.
La sentenza tiene distinti due piani che negli avvisi di questo tipo tendono a sovrapporsi. Il primo è la qualificazione delle somme, che precede ogni questione sull'esenzione: se la distribuzione è restituzione di capitale, la ritenuta non è dovuta e la direttiva non entra in gioco. Qui la Corte dà prevalenza agli atti societari sulla causale del bonifico e sulla contabilizzazione presso il percipiente, nega che la riserva da conferimento si trasformi in riserva di utili per effetto di norme abrogate, ma applica con rigore la presunzione dell'art. 47, comma 1, del TUIR anche a un utile accantonato a riserva legale. Per le società che distribuiscono riserve di capitale l'indicazione è chiara: l'esistenza di utili dell'esercizio o di riserve di utili, anche non distribuibili sul piano civilistico, attrae per prima la distribuzione sul piano fiscale. La pronuncia non richiama precedenti di legittimità su questo punto; la giurisprudenza di merito ha già trattato la qualificazione fiscale delle distribuzioni di riserve di capitale formate con versamenti dei soci (CGT I Bari n. 1415/2025).
Il secondo piano è l'abuso. La Cassazione ha affermato che il divieto di pratiche abusive è un principio generale del diritto dell'Unione, che consente di negare i benefici della direttiva anche senza clausole antiabuso interne (Cass. n. 17347 del 2026), che il difetto della qualità di beneficiario effettivo è un indice della struttura artificiosa (Cass. n. 16173 del 2023), e che le limitazioni sono giustificate solo da costruzioni di puro artificio (Cass. n. 21281 del 2023). La giurisprudenza di merito milanese ha già ravvisato l'abuso in holding lussemburghesi prive di personale, con rapporti solo infragruppo e proventi limitati a dividendi e interessi (CGT I Milano n. 2315/2025 e n. 3843/2025), mentre altre corti lo hanno escluso quando la holding aveva effettiva autonomia organizzativa e gestionale (CGT II Lazio n. 1930/2026) o rispondeva a ragioni di governance documentate (CGT I Bologna n. 183/2026); la CGT I Roma, in una sentenza commentata il 22 ottobre, lo ha escluso per i dividendi destinati alla controllante belga e da questa a una società statunitense, ritenendo non provati né il vantaggio indebito né l'essenzialità (CGT I Roma n. 10590/2026). La sentenza milanese si colloca sul versante rigoroso su due punti: considera irrilevante, per escludere il vantaggio, che i fondi europei a monte avrebbero avuto diritto all'esenzione, e non si confronta con l'atto di indirizzo ministeriale del febbraio 2025 richiamato dalla società proprio sul rilievo del vantaggio indebito nelle strutture di investimento. Per le strutture di private equity con veicoli a valle dei fondi, la difesa si gioca quindi sulla documentazione delle funzioni della holding e, in subordine, sulla dimostrazione puntuale che il risultato fiscale sarebbe stato identico senza l'interposizione; la sola individuazione dei beneficiari finali, in questa lettura, non basta. Quanto alla decadenza, la decisione si aggiunge alle pronunce che applicano lo slittamento di 85 giorni anche alle annualità successive al 2020, in linea con Cass. n. 12172 del 2026, e in contrasto con la lettura restrittiva della CGT II Campania n. 4755/2026.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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