Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: redditi diversi e plusvalenze · merito
Formatosi il giudicato sull'interposizione e sulla tempestività degli accertamenti, la Corte decide solo sul regime della plusvalenza e applica la tassazione integrale: la struttura utilizzata comprendeva una società panamense, all'epoca in lista, e il contribuente non ha dato la prova contraria. La motivazione lascia aperto il raccordo fra l'imputazione diretta del reddito all'interponente e il rilievo attribuito alla localizzazione dei veicoli interposti.
Accertata con presunzioni gravi, precise e concordanti l'interposizione fittizia di un trust estero e di società veicolo nella cessione di partecipazioni, la plusvalenza realizzata è imputata al contribuente residente che ne è l'effettivo percettore, come se l'operazione fosse stata da lui direttamente posta in essere; il regime fiscale applicabile non può prescindere dalla natura e dalla localizzazione dei soggetti interposti.
Ne consegue che, quando lo schema si avvale di società veicolo residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 68, comma 4, del TUIR nel testo vigente ratione temporis, salvo che il contribuente fornisca la prova contraria prevista dalla norma, e non può essere assoggettata al regime di parziale imponibilità dell'art. 68, comma 3, proprio delle partecipazioni qualificate. Le statuizioni di primo grado sulla tempestività dell'accertamento e sull'assenza di preclusioni, non impugnate con appello incidentale, passano in giudicato.
Articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, commi 3 e 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente per gli anni 2014 e 2015; articolo 167 del medesimo decreto; d.m. 2 aprile 2008; articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 43 del medesimo decreto; articolo 2729 del codice civile; articoli 53 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Con avvisi notificati nel dicembre 2023 l'Agenzia delle entrate di Arezzo aveva imputato a un contribuente residente, per trasparenza, le plusvalenze realizzate nel 2014 e nel 2015 dalla cessione delle partecipazioni totalitarie in tre società a responsabilità limitata a un acquirente estero, per 3.499.049 euro e 6.016.292 euro, assoggettandole a tassazione ordinaria. L'operazione era stata condotta tramite un trust di diritto neozelandese e società veicolo estere, fra cui una società anonima panamense, che l'Ufficio, sulla base di atti del procedimento penale, verbali della Guardia di finanza e movimentazioni bancarie, aveva qualificato come struttura interposta e fittizia; il contribuente ne risultava beneficiario economico effettivo al 50 per cento con un altro soggetto. La Corte di primo grado aveva respinto le eccezioni di decadenza e di preclusione e confermato l'imputazione, ma, ritenute qualificate le partecipazioni cedute, aveva applicato l'art. 68, comma 3, limitando la base imponibile al 49,72 per cento.
La Corte d'appello, nella contumacia del contribuente, circoscrive il giudizio all'unico motivo dell'Agenzia, perché le altre statuizioni non sono state oggetto di appello incidentale e sono passate in giudicato. Ritiene la tesi dell'Ufficio corretta: l'impianto probatorio dimostra che il contribuente era il reale dominus e percettore finale dei proventi, sicché il trust va considerato inesistente ai fini fiscali e il reddito imputato direttamente all'interponente; ma il regime applicabile non può prescindere dalla localizzazione dei soggetti interposti, e almeno una delle società veicolo aveva sede a Panama, all'epoca incluso nelle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata. In mancanza di prova contraria si applica la tassazione integrale dell'art. 68, comma 4, norma speciale e prevalente sul comma 3. La Corte richiama infine la legittimità delle sanzioni conseguenti all'accertamento del maggior reddito e rigetta integralmente il ricorso originario, con condanna alle spese di entrambi i gradi.
Sull'interposizione del trust estero la decisione si colloca in un orientamento consolidato: la Cassazione ha affermato che l'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica all'interposizione fittizia come a quella reale, bastando che il contribuente risulti l'effettivo possessore del reddito formalmente intestato a un trust estero, anche sulla base di presunzioni (Cass. n. 9096 del 2025); nel merito la tassazione in capo al disponente o ai beneficiari del trust privo di effettiva segregazione è ricorrente (CGT I Palermo n. 3622/2026). La stessa Corte toscana, nel 2025, aveva applicato a uno schema di trust esteri e società schermo la presunzione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009 sulle attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata (CGT II Toscana n. 22/2025). Sull'applicazione dell'art. 68, comma 4, a plusvalenze realizzate per il tramite di veicoli interposti non risultano precedenti specifici nel corpus.
È proprio questo il passaggio che la motivazione lascia aperto. La norma dell'epoca riservava la tassazione integrale alle plusvalenze su partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata; nel caso deciso le partecipazioni cedute erano quelle di tre società italiane, e il collegamento con Panama riguardava il veicolo interposto. Una volta che l'interposizione è accertata e il reddito è imputato all'interponente come se avesse ceduto direttamente le partecipazioni, la localizzazione del soggetto interposto avrebbe richiesto una giustificazione più distesa per fondare il regime più gravoso; la Corte la trae dalla natura elusiva dello schema e dalla mancata prova contraria. L'assenza del contribuente nel giudizio d'appello ha sottratto al collegio il contraddittorio su questo punto, che resta il profilo su cui un eventuale ricorso per cassazione potrebbe concentrarsi. Sul piano operativo, la sentenza conferma il costo della contumacia in appello quando sul primo grado si sono formati giudicati sfavorevoli, e indica che, nelle strutture con veicoli in Paesi a fiscalità privilegiata, la difesa deve affrontare anche il regime della plusvalenza e non solo l'imputazione del reddito.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
Nella stessa materia