Giurisprudenza commentata › Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo · merito
Quando l'Amministrazione contesta il merito tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, grava su di essa l'onere di una prova circostanziata; la qualificazione del credito come inesistente presuppone la mancanza del presupposto costitutivo, non la mera controvertibilità della qualificazione tecnica.
In tema di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, l'Amministrazione finanziaria che contesti il merito tecnico delle attività svolte ha l'onere di fornire una prova circostanziata e puntuale, non potendo limitarsi a ricerche documentali generiche o a fonti non pertinenti rispetto allo specifico processo industriale. La verifica dei requisiti di novità, creatività e incertezza tecnologica richiede un adeguato approfondimento istruttorio che, in presenza di contestazioni tecniche complesse, rende opportuno il coinvolgimento delle competenze specialistiche del Ministero.
La qualificazione del credito come inesistente, ai fini dell'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, presuppone la mancanza del presupposto costitutivo e la non riscontrabilità dell'anomalia mediante controlli automatizzati: non può essere attribuita a crediti la cui spettanza sia controversa sotto il profilo della qualificazione tecnica delle attività.
Articolo 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9, e d.m. 27 maggio 2015; articolo 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La società impugnava l'atto di recupero del credito d'imposta per ricerca e sviluppo relativo al periodo 2018, con il quale l'Ufficio contestava l'insussistenza dei requisiti di innovazione e di incertezza tecnologica. Il primo grado respingeva il ricorso.
La Corte di secondo grado accoglie l'appello. Rileva che l'istruttoria erariale si era fondata su ricerche documentali di carattere generale, non riferite allo specifico processo industriale, e che il contraddittorio tecnico non era stato integrato mediante il ricorso alle competenze specialistiche ministeriali. Ne consegue il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione e l'illegittimità della qualificazione del credito come inesistente, non ricorrendone i presupposti. Le spese sono compensate.
La decisione si inserisce in un contenzioso di merito nel quale il credito per ricerca e sviluppo è contestato più sul piano della qualificazione tecnica dell'attività che su quello documentale, e nel quale l'esito dipende in misura determinante dalla profondità dell'istruttoria condotta dall'Ufficio.
Sul valore dei criteri contenuti nei manuali tecnici internazionali le Corti di merito non seguono però un'impostazione unica: la presente decisione li assume come parametro della verifica, mentre altre pronunce — fra cui quella resa lo stesso giorno dalla Corte di primo grado di Rimini — ne escludono l'idoneità a introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli di fonte normativa. La divergenza non incide sull'esito, che in entrambi i casi è favorevole al contribuente, ma riguarda il fondamento della decisione ed rileva ai fini della soluzione che sarà adottata in sede di legittimità.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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