Giurisprudenza commentata › Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo · merito
I sistemi esterni di intelligenza artificiale generativa operano con logiche probabilistiche opache e non motivano le risposte, che, richiamate dall'Ufficio nell'atto di appello per negare la novità di un progetto, non soddisfano i canoni di trasparenza e conoscibilità. Se i quesiti riguardano un ambito tecnologico diverso da quello del progetto e manca una valutazione tecnica alternativa, prevale la perizia asseverata prodotta dall'impresa.
In tema di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, le risposte di sistemi esterni di intelligenza artificiale generativa, che per la loro opacità inferenziale non espongono la motivazione logica dei risultati né offrono garanzie di accuratezza e fedeltà storica, non sono idonee a dimostrare l'assenza di novità del progetto, perché la legittimità della decisione amministrativa fondata su algoritmi è subordinata ai canoni di trasparenza, piena conoscibilità e non automaticità. Le risposte sono comunque prive di rilievo se i quesiti riguardano un ambito tecnologico estraneo al progetto; in assenza di una valutazione tecnica alternativa legittimamente acquisita, la perizia asseverata prodotta dal contribuente resta l'unica prova tecnica specifica.
Ai fini del termine per il recupero, il credito relativo a costi effettivamente sostenuti ma privi del requisito dell'innovatività, carenza non riscontrabile con i controlli automatizzati, è soggetto al termine di otto anni dell'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008.
Articolo 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145; articolo 8, comma 2, del d.m. 27 maggio 2015; articolo 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008; articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015; articoli 36-bis, 36-ter e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973; articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
Una società attiva anche nella produzione di dispositivi per la videosorveglianza aveva sviluppato una centralina antifurto a 24 zone, predisposta per l'invio di allarmi via GSM, maturando nel 2016 e nel 2017 il credito per ricerca e sviluppo su investimenti asseverati da un ingegnere. Con atto notificato il 20 novembre 2024 l'Agenzia recuperava i crediti utilizzati in compensazione, per 153.791,52 euro oltre sanzione e interessi, negando la novità del progetto e l'adeguatezza del personale. Il giudice di primo grado annullava l'atto per la genericità delle contestazioni e la valutazione della novità condotta con le conoscenze del 2024 anziché del 2016. In appello l'Ufficio dava conto di avere interrogato sistemi di intelligenza artificiale disponibili online sulla datazione delle soluzioni tecniche; la società riproponeva l'eccezione di decadenza e deduceva che i quesiti riguardavano telecamere a circuito chiuso e flussi ottici, estranei a una centrale d'allarme priva di componenti ottiche.
La Corte respinge l'eccezione di decadenza, richiamando Cass., sez. un., n. 34419/2023 e applicando il termine di otto anni. Nel merito rigetta l'appello: richiamate le sentenze del Consiglio di Stato n. 2270 e n. 8472 del 2019, ritiene che i sistemi generativi esterni, modelli black box esposti al rischio di allucinazioni informative, non soddisfino i canoni di trasparenza, e che il loro impiego contrasti con il codice di condotta interno del 23 ottobre 2025, che vieta strumenti non validati dall'Agenzia per gli atti impositivi e il contenzioso. Rileva inoltre l'estraneità dei quesiti al progetto e, mancando altra valutazione tecnica e la richiesta del parere ministeriale, valorizza la perizia asseverata. Compensa le spese per la novità delle questioni.
La sentenza affronta un tema che essa stessa qualifica come nuovo, l'uso delle nuove tecnologie nel processo probatorio tributario, con due argomenti concorrenti: l'inidoneità in sé delle risposte di un sistema generativo esterno e la non pertinenza dei quesiti. Il primo argomento ha portata più generale, ma non chiarisce se elementi individuati con tali strumenti possano essere utilizzati quando l'Ufficio ne verifichi altrimenti il contenuto. Il codice di condotta, richiamato come direttiva medio tempore emessa, è di poco successivo al deposito dell'appello.
Restano fuori dalla motivazione l'argomento della società sull'applicazione retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati e le obiezioni dell'Ufficio sulla terzietà della relazione asseverata. Sulla decadenza, la Corte riconduce il difetto di innovatività alla carenza dei presupposti costitutivi, dopo aver riferito la non spettanza all'operazione reale di cui si contesti la qualificazione, e chiude con un richiamo al termine ordinario dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973: il coordinamento fra queste affermazioni non è esplicitato, e la statuizione non incide sull'esito.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.