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Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: i manuali tecnici e la prassi non possono introdurre requisiti ulteriori rispetto alla legge

Il perimetro delle attività agevolabili è definito esclusivamente dalle fonti normative primarie e dai decreti attuativi: i manuali tecnici e la prassi amministrativa possono orientare l'interpretazione, ma non introdurre requisiti ulteriori né sostituire l'accertamento in concreto delle attività svolte.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini, sentenza 31 marzo 2026, n. 73DecisioneRicorso accolto · esito favorevole al contribuente · spese compensateOggettoAtto di recupero del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, periodo 2019

1.Massima

In tema di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, il perimetro delle attività agevolabili è definito esclusivamente dalle fonti normative primarie e dai decreti attuativi; i manuali tecnici e la prassi amministrativa, pur potendo assumere funzione interpretativa od orientativa, non possono introdurre requisiti ulteriori o più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge, né sostituire l'accertamento in concreto delle attività svolte.

Grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti del beneficio; incombe sul contribuente quello di dimostrare, mediante idonea documentazione tecnica e contabile, la riconducibilità delle attività alle categorie agevolabili. Ove il contribuente produca dossier tecnico e perizia attestanti la realizzazione di un prototipo con gestione di criticità tecniche, l'Ufficio non può limitarsi a qualificazioni assertive, ma deve confutarli con un'analisi tecnica alternativa di pari livello.

2.Riferimenti normativi

Articolo 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni; d.m. 27 maggio 2015; articolo 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

3.Fatto e decisione

L'Ufficio recuperava il credito d'imposta per ricerca e sviluppo relativo al periodo 2019, qualificando le attività come ordinarie lavorazioni su commessa e negandone la riconducibilità allo sviluppo sperimentale. La contribuente deduceva l'errata qualificazione, producendo dossier tecnico e perizia di parte.

La Corte accoglie il ricorso. Ricostruita la disciplina applicabile al periodo d'imposta, osserva che lo sviluppo sperimentale comprende la realizzazione di prototipi e progetti pilota, e che il perimetro dell'agevolazione non può essere ristretto mediante criteri di fonte non normativa. Poiché la contribuente ha assolto il proprio onere documentale e l'Ufficio ha opposto qualificazioni assertive, prive di confutazione tecnica, la pretesa risulta infondata. Le spese sono compensate.

4.Collocazione nell'orientamento

La decisione affronta la questione dalla prospettiva delle fonti: la nozione di attività agevolabile si ricava dalla legge e dai decreti attuativi, e i manuali tecnici di elaborazione internazionale non possono restringerla. È un'impostazione che si contrappone a quella che assume i medesimi manuali come parametro diretto della verifica, seguita da altre Corti di merito nello stesso periodo.

Nel contenzioso sul credito per ricerca e sviluppo la divergenza non riguarda dunque l'esito — le decisioni qui considerate accolgono entrambe il ricorso — ma il fondamento su cui l'accoglimento poggia: onere istruttorio dell'Ufficio nell'una, gerarchia delle fonti nell'altra. La questione non risulta ancora composta in sede di legittimità.

Pubblicato il 15 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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