Giurisprudenza commentata › Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo · merito
Il perimetro delle attività agevolabili è definito esclusivamente dalle fonti normative primarie e dai decreti attuativi: i manuali tecnici e la prassi amministrativa possono orientare l'interpretazione, ma non introdurre requisiti ulteriori né sostituire l'accertamento in concreto delle attività svolte.
In tema di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, il perimetro delle attività agevolabili è definito esclusivamente dalle fonti normative primarie e dai decreti attuativi; i manuali tecnici e la prassi amministrativa, pur potendo assumere funzione interpretativa od orientativa, non possono introdurre requisiti ulteriori o più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge, né sostituire l'accertamento in concreto delle attività svolte.
Grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti del beneficio; incombe sul contribuente quello di dimostrare, mediante idonea documentazione tecnica e contabile, la riconducibilità delle attività alle categorie agevolabili. Ove il contribuente produca dossier tecnico e perizia attestanti la realizzazione di un prototipo con gestione di criticità tecniche, l'Ufficio non può limitarsi a qualificazioni assertive, ma deve confutarli con un'analisi tecnica alternativa di pari livello.
Articolo 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni; d.m. 27 maggio 2015; articolo 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'Ufficio recuperava il credito d'imposta per ricerca e sviluppo relativo al periodo 2019, qualificando le attività come ordinarie lavorazioni su commessa e negandone la riconducibilità allo sviluppo sperimentale. La contribuente deduceva l'errata qualificazione, producendo dossier tecnico e perizia di parte.
La Corte accoglie il ricorso. Ricostruita la disciplina applicabile al periodo d'imposta, osserva che lo sviluppo sperimentale comprende la realizzazione di prototipi e progetti pilota, e che il perimetro dell'agevolazione non può essere ristretto mediante criteri di fonte non normativa. Poiché la contribuente ha assolto il proprio onere documentale e l'Ufficio ha opposto qualificazioni assertive, prive di confutazione tecnica, la pretesa risulta infondata. Le spese sono compensate.
La decisione affronta la questione dalla prospettiva delle fonti: la nozione di attività agevolabile si ricava dalla legge e dai decreti attuativi, e i manuali tecnici di elaborazione internazionale non possono restringerla. È un'impostazione che si contrappone a quella che assume i medesimi manuali come parametro diretto della verifica, seguita da altre Corti di merito nello stesso periodo.
Nel contenzioso sul credito per ricerca e sviluppo la divergenza non riguarda dunque l'esito — le decisioni qui considerate accolgono entrambe il ricorso — ma il fondamento su cui l'accoglimento poggia: onere istruttorio dell'Ufficio nell'una, gerarchia delle fonti nell'altra. La questione non risulta ancora composta in sede di legittimità.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.