Giurisprudenza commentata › Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo · merito
Incombe sul contribuente l'onere di provare i presupposti costitutivi del credito per la formazione 4.0; contestata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni sulla base di elementi indiziari, non sono sufficienti la fattura né la regolarità formale delle scritture.
In tema di credito d'imposta per la formazione 4.0, incombe sul contribuente l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti costitutivi dell'agevolazione: non sono a tal fine sufficienti l'esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili. Ove l'Amministrazione contesti l'inesistenza delle operazioni allegando elementi indiziari o presuntivi — quali l'assenza di idonea struttura organizzativa in capo al fornitore o anomalie nei registri di presenza — spetta al contribuente la prova rigorosa dell'effettivo svolgimento dell'attività formativa.
Le comunicazioni di posta elettronica prodotte in giudizio costituiscono riproduzioni informatiche ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile e formano piena prova dei fatti rappresentati se non disconosciute nella loro conformità; possono pertanto concorrere a dimostrare l'inattendibilità della documentazione posta a fondamento del beneficio.
Articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, in materia di credito d'imposta per la formazione 4.0; articoli 2697, 2712 e 2729 del codice civile.
L'Ufficio disconosceva il credito d'imposta per la formazione 4.0 fruito nei periodi 2020, 2021 e 2022, ritenendo riferite a operazioni inesistenti le fatture emesse da una società terza per consulenze e servizi formativi: rilevava l'assenza di adeguata struttura organizzativa del fornitore e l'inattendibilità dei registri di presenza dei dipendenti.
La Corte, riuniti i ricorsi, li respinge. Osserva che l'agevolazione presuppone l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e che l'onere della relativa dimostrazione grava su chi la invoca; il contribuente non ha fornito elementi idonei a superare gli indizi allegati dall'Ufficio, mentre le comunicazioni di posta elettronica acquisite, non disconosciute nella conformità, confermano l'inattendibilità della documentazione prodotta. Le spese seguono la soccombenza.
La decisione si colloca nel filone che distingue, nel contenzioso sui crediti d'imposta agevolativi, il piano della qualificazione tecnica dell'attività da quello della sua effettività. Sul primo, le Corti di merito richiedono all'Ufficio un'istruttoria puntuale e contestano le qualificazioni assertive; sul secondo, come nella specie, l'onere ricade sul contribuente e la sola regolarità documentale non basta.
La distinzione assume rilievo determinante: contestata l'inesistenza delle prestazioni, la difesa fondata sulla correttezza formale della contabilità è destinata a non essere accolta, mentre conserva efficacia quella diretta a documentare lo svolgimento concreto dell'attività — programmi, registri, elaborati, corrispondenza.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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