Giurisprudenza commentata › Tributi locali: accertamento e riscossione · merito
L'esenzione per gli immobili destinati ad attività socio-assistenziali svolte con modalità non commerciali è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della dichiarazione: l'obbligo, introdotto per rendere la disciplina compatibile con quella eurounitaria sugli aiuti di Stato, consente all'ente impositore le verifiche del caso.
L'esenzione IMU prevista per gli immobili destinati ad attività socio-assistenziali svolte con modalità non commerciali, pur richiamando la disciplina già dettata per l'ICI, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di una specifica dichiarazione da parte del contribuente.
Tale obbligo, introdotto per rendere la disciplina interna compatibile con quella eurounitaria in materia di aiuti di Stato, è funzionale a consentire all'ente impositore ogni opportuna verifica. La mancata presentazione della dichiarazione comporta il rigetto del ricorso, anche ove il contribuente deduca un errore materiale nell'identificazione catastale dell'immobile, in applicazione del principio che impone rigore nell'accertamento dei presupposti delle fattispecie esentative.
Articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; d.m. 26 giugno 2014.
Una casa di riposo impugnava l'avviso di accertamento IMU per il 2022, invocando l'esenzione per gli immobili destinati ad attività socio-assistenziali non commerciali e deducendo altresì un errore nell'identificazione catastale dell'immobile e nella determinazione del valore. L'ente eccepiva la mancata presentazione della dichiarazione.
La Corte respinge il ricorso. Osserva che l'esenzione, nella disciplina dell'IMU, non opera automaticamente ma presuppone l'adempimento dichiarativo previsto a pena di decadenza, e che l'omissione preclude il riconoscimento del beneficio a prescindere dagli ulteriori profili dedotti, i quali restano assorbiti.
La subordinazione dell'esenzione all'adempimento dichiarativo è oggetto di applicazione severa da parte delle Corti di merito, in coerenza con la funzione di controllo che l'obbligo assolve nel quadro della disciplina sugli aiuti di Stato.
Le decisioni favorevoli agli enti non commerciali riguardano di regola annualità per le quali la dichiarazione era stata presentata e la controversia verteva sulle modalità di svolgimento dell'attività; quelle sfavorevoli, come la presente, fattispecie di omissione dell'adempimento. La distinzione è netta e è opportuno tenerla presente: la dimostrazione del carattere non commerciale dell'attività, per quanto solida, non supplisce alla dichiarazione mancante.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.