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Istanza di rimborso successiva a un mutamento interpretativo dell'Amministrazione: decorrenza del termine biennale di chiusura

Quando il presupposto del rimborso emerge da un mutamento interpretativo dell'Amministrazione formalizzato in risposta a interpello, si applica il termine biennale di chiusura previsto dall'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla data del mutamento.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, sentenza 28 maggio 2026, n. 1220DecisioneRicorso accolto · esito favorevole al contribuenteOggettoSilenzio rifiuto · rimborso IRPEF su indennità di fine servizio

1.Massima

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di valida assistenza tecnica o per vizi della notificazione devono essere respinte quando la parte abbia regolarizzato la difesa e l'atto introduttivo abbia comunque raggiunto il proprio scopo, come nel caso di tempestiva costituzione dell'Ufficio.

Quanto alla tempestività dell'istanza di rimborso, ove il presupposto del diritto emerga da un mutamento interpretativo dell'Amministrazione formalizzato in una risposta a interpello, trova applicazione l'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma di chiusura del sistema, e non l'articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, purché l'istanza sia proposta entro il termine biennale decorrente dalla data del mutamento.

2.Riferimenti normativi

Articolo 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; articolo 19, comma 2-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 156 del codice di procedura civile.

3.Fatto e decisione

Il contribuente, già dipendente pubblico, aveva subito la ritenuta a titolo di IRPEF sull'indennità erogata alla cessazione dal servizio; a seguito di una risposta a interpello che mutava l'interpretazione dell'Amministrazione presentava istanza di rimborso e, formatosi il silenzio, proponeva ricorso.

La Corte respinge le eccezioni preliminari — assistenza tecnica regolarizzata e notificazione che ha raggiunto lo scopo — e accoglie nel merito: il termine per il rimborso decorre dal momento in cui il diritto è divenuto azionabile, ossia dal mutamento interpretativo, e l'istanza risulta tempestiva entro il biennio.

4.Collocazione nell'orientamento

La questione del dies a quo per le istanze di rimborso fondate su sopravvenienze interpretative è ricorrente e si risolve nell'alternativa fra il termine speciale dell'articolo 38, ancorato al versamento, e la norma di chiusura dell'articolo 21, ancorata al momento in cui matura il diritto alla restituzione.

L'impostazione accolta nella decisione ricalca l'indirizzo che valorizza l'effettiva conoscibilità del presupposto, ed è applicata con frequenza nelle controversie seriali su indennità e trattamenti di fine rapporto del pubblico impiego, dove i mutamenti di prassi producono platee ampie di aventi diritto.

Pubblicato il 4 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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