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TARI: riconoscimento dell'esenzione per le superfici di lavorazione industriale quando il contribuente documenta il conferimento dei rifiuti speciali

L'onere di provare le condizioni dell'esenzione grava sul contribuente, ma quando questi produca documentazione idonea — contratto per il conferimento di rifiuti speciali e documentazione planimetrica delle superfici di lavorazione — e l'ente non la confuti, il diritto all'esenzione dev'essere riconosciuto.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, sentenza 25 maggio 2026, n. 1657DecisioneRicorso accolto · esito favorevole al contribuenteOggettoCartella di pagamento · TARI 2018

1.Massima

In tema di TARI grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni, con riguardo alle aree scoperte pertinenziali, ai locali e alle aree che per natura o destinazione non possono produrre rifiuti urbani, nonché alle porzioni di superficie nelle quali, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali.

Qualora il contribuente assolva tale onere producendo documentazione idonea — segnatamente il contratto per il conferimento dei rifiuti speciali e la documentazione catastale e planimetrica attestante la superficie destinata a lavorazione industriale — e l'ente impositore non la confuti, deve essere riconosciuto il diritto all'esenzione per la superficie produttiva di rifiuti non assimilabili agli urbani.

2.Riferimenti normativi

Articolo 1, commi 641 e 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; articolo 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

3.Fatto e decisione

La società impugnava la cartella di pagamento per la TARI 2018, deducendo l'intassabilità delle superfici destinate a lavorazione industriale, produttive di rifiuti speciali estranei al servizio pubblico.

La Corte accoglie il ricorso. Rileva che il contribuente ha prodotto il contratto di conferimento con operatore autorizzato e la documentazione planimetrica delle superfici, e che il Comune non ha contestato specificamente tali elementi: l'onere probatorio risulta pertanto assolto e l'esenzione spetta per la porzione documentata.

4.Collocazione nell'orientamento

Letta accanto alla decisione della Corte di Bari sulla medesima materia, questa pronuncia mostra che la regola applicata è unica — l'onere grava sul contribuente — e che l'esito dipende interamente dalla documentazione prodotta e dalla tempestività degli adempimenti.

Il contenzioso sulla tassa rifiuti delle superfici produttive è ripetitivo: la differenza fra accoglimento e rigetto passa per la disponibilità di planimetrie quotate, contratti di conferimento e comunicazioni rese nei termini.

Pubblicato il 14 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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