Giurisprudenza commentata › Abuso del diritto ed elusione
Abuso del diritto e cessione di partecipazioni previamente rivalutate: l'Amministrazione deve provare il disegno elusivo e la manipolazione degli schemi negoziali, evidenziandone l'irragionevolezza secondo una normale logica di mercato e la strumentalità al risultato fiscale; fornita questa prova, spetta al contribuente allegare ragioni economiche alternative o concorrenti; erra il giudice di merito che pretende dall'Ufficio la prova di una causa unitaria delle operazioni e non valuta il vantaggio fiscale derivante dalla sottrazione del corrispettivo al regime ordinario dei dividendi da partecipazione qualificata
L'ordinanza applica a uno schema ricorrente nel contenzioso sulle partecipazioni rivalutate il riparto dell'onere della prova che la sezione tributaria ripete da anni in materia di abuso del diritto. La socia di una società in liquidazione aveva ceduto la propria quota, dopo averla rivalutata con imposta sostitutiva, a una società i cui unici soci erano il coniuge e la sorella di questi; l'Ufficio aveva ritenuto che il risultato coincidesse con quello di una liquidazione con distribuzione delle riserve, tassabile come dividendo. Il giudice d'appello aveva annullato l'avviso richiamando una norma dell'imposta di registro estranea alla lite e pretendendo dall'Ufficio la prova di una causa unitaria delle operazioni. La Corte cassa: il giudice del rinvio dovrà misurare il vantaggio fiscale e verificare se, a fronte della ricostruzione dell'Ufficio, la contribuente abbia allegato valide ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta.
Una contribuente deteneva una partecipazione pari a un terzo del capitale di una società a responsabilità limitata in liquidazione. Nel 2012, dopo averne rideterminato il valore di acquisto con perizia giurata di stima e assoggettato la plusvalenza all'imposta sostitutiva del 4 per cento del valore periziato prevista dall'art. 5 della legge n. 448 del 2001, l'aveva ceduta a un'altra società a responsabilità limitata, i cui unici soci erano il coniuge e la sorella di questi; per effetto della cessione, il coniuge aveva acquisito una partecipazione indiretta nella società in liquidazione pari alla metà del capitale.
L'Agenzia delle entrate aveva ritenuto l'operazione priva di sostanza economica e realizzata al solo scopo di eludere il regime dei dividendi da partecipazione qualificata, che concorrevano allora a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento: il risultato economico coincideva con quello che si sarebbe prodotto liquidando la società e distribuendo ai soci gli utili e le riserve di utili. Con l'avviso per il 2012 aveva quindi ripreso a tassazione ordinaria il corrispettivo come reddito di capitale, riconoscendo in diminuzione la prima rata dell'imposta sostitutiva versata. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva annullato l'atto e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente è rimasta intimata.
Con l'unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., rimproverando al giudice d'appello di avere applicato in modo erroneo i criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di operazioni elusive.
Secondo la ricorrente, l'Amministrazione aveva dimostrato in via presuntiva l'esistenza del disegno elusivo e le modalità con cui le parti avevano piegato gli schemi negoziali al conseguimento del risultato fiscale; spettava quindi alla contribuente dimostrare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti, non consistenti nel mero risparmio d'imposta, idonee a giustificare l'operazione.
In via preliminare la Corte verifica la tempestività del ricorso, notificato il 15 marzo 2024: il termine lungo dell'art. 327 c.p.c., applicabile al processo tributario per il rinvio dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorreva dalla pubblicazione della sentenza d'appello, avvenuta il 19 ottobre 2022, e sarebbe scaduto nel corso del 2023, ma è rimasto sospeso per undici mesi ai sensi dell'art. 1, comma 199, della legge n. 197 del 2022.
Nel merito il motivo è fondato. La Corte richiama la nozione di abuso del diritto ricavabile dall'art. 10-bis e dall'art. 53 della Costituzione (Cass. n. 16425 del 2024; Cass. n. 1239 e n. 28782 del 2025), la libertà di scelta fra operazioni con diverso carico fiscale (Cass. n. 24839 del 2020) e il riparto dell'onere della prova (Cass. n. 13613 del 2019; Cass. n. 18769 del 2020; Cass. n. 17743 del 2021; Cass. n. 20673 del 2024; Cass. n. 19709 del 2026). Il giudice d'appello, dopo avere trascritto una massima in tema di abuso, aveva richiamato la rivalutazione della quota, circostanza pacifica, e l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, norma dell'imposta di registro priva di attinenza con una ripresa IRPEF su redditi di capitale; aveva poi escluso la riqualificazione affermando che la partecipazione del coniuge alla società acquirente e il beneficio che questi poteva trarre dal drenaggio di liquidità non bastavano, in mancanza di prova, a carico dell'Ufficio, di una causa unitaria delle operazioni con intento elusivo. Avrebbe invece dovuto concentrarsi sul vantaggio fiscale, cioè sulla sottrazione del corrispettivo al regime ordinario dell'art. 47, comma 1, del TUIR, e verificare se, a fronte della ricostruzione del disegno elusivo contenuta nell'atto impositivo, la contribuente avesse allegato ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta. In mancanza di tali accertamenti sussiste l'error in iudicando; la sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, perché il giudice di secondo grado verifichi l'assolvimento dei rispettivi oneri.
L'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, che ha sostituito l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, definisce abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; esclude l'abuso per le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, e fa salva la libertà di scelta del contribuente fra regimi opzionali e fra operazioni con diverso carico fiscale. Sul piano probatorio la norma pone a carico dell'Amministrazione la dimostrazione della condotta abusiva e a carico del contribuente quella delle ragioni extrafiscali: è lo stesso riparto che l'ordinanza ricava dalla giurisprudenza formatasi anche sotto la disciplina previgente, con la precisazione che al contribuente è richiesta l'allegazione di ragioni alternative o concorrenti solo dopo che l'Ufficio ha fornito la propria prova.
La rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate prevista dall'art. 5 della legge n. 448 del 2001, più volte riaperta dal legislatore, consente di assumere come costo fiscale il valore risultante dalla perizia giurata, versando un'imposta sostitutiva sul valore periziato, nel caso esaminato del 4 per cento; la plusvalenza realizzata con la successiva cessione si riduce o si annulla. Il ricorso a questo regime non è di per sé abusivo, perché costituisce una scelta consentita dall'ordinamento. Il problema si pone quando la cessione della partecipazione rivalutata avviene a favore di un soggetto riconducibile allo stesso nucleo familiare o alla stessa compagine e consente di trasferire al socio, con il prelievo ridotto dell'imposta sostitutiva, valori che, attraverso la liquidazione della società o la distribuzione delle riserve, sarebbero stati tassati come dividendi secondo le regole dell'art. 47 del TUIR, nel testo applicabile al periodo d'imposta. Il confronto da compiere per misurare il vantaggio è appunto tra il prelievo effettivamente subito e quello del percorso negoziale che l'Ufficio indica come lineare.
L'ordinanza non innova i principi: li applica a una fattispecie frequente e corregge un errore ricorrente nelle sentenze di merito, quello di pretendere dall'Ufficio una prova ulteriore rispetto a quella che la legge e la giurisprudenza gli richiedono. Nei commenti già pubblicati la sezione tributaria ha mostrato i due versanti dello stesso riparto: da un lato ha escluso che la coincidenza temporale delle operazioni e la parziale identità delle compagini sociali bastino a provare l'assenza di sostanza economica, se l'Amministrazione non dimostra anche il difetto di ragioni extrafiscali (Cass. n. 24021 del 2026); dall'altro ha cassato le sentenze d'appello che escludono l'abuso senza esaminare gli elementi offerti dall'Ufficio, chiedendo al giudice del rinvio di verificare la compagine e l'operatività delle società coinvolte e la coincidenza dei soggetti che beneficiano del vantaggio (Cass. n. 26969 del 2026), e ha ritenuto abusivo il percorso negoziale deviato rispetto a quello lineare quando il giudice di merito accerta che non ha altra ragione che il risparmio d'imposta (Cass. n. 26592 del 2026). La decisione in commento si colloca sul secondo versante: l'errore del giudice d'appello non sta nell'esito, ma nell'aver omesso la valutazione del vantaggio fiscale e dell'onere di allegazione della contribuente.
Nella giurisprudenza di merito presente nel corpus le cessioni di partecipazioni rivalutate a società riconducibili allo stesso nucleo familiare hanno ricevuto risposte diverse, secondo gli elementi di fatto accertati. Sono state ritenute abusive la cessione a una holding familiare in cui erano rimasti invariati i ruoli e la ripartizione delle quote, con prezzo pagato attraverso gli utili della società ceduta (CGT II Veneto n. 58/2024), e la cessione fra società partecipate dagli stessi soci in misura identica, senza che la razionalizzazione dichiarata si fosse poi realizzata (CGT I Modena n. 227/2026); è stata invece esclusa l'elusività di una cessione di quote rivalutate fra coniugi in regime di separazione dei beni, giustificata dall'incompatibilità del cedente con l'esercizio dell'attività d'impresa e dall'esigenza di affidare la gestione a un soggetto dotato di competenze specifiche (CGT I Brescia n. 228/2026). Sullo stesso criterio del vantaggio indebito si muove anche la prassi più recente, in un ambito diverso: nella risposta a interpello n. 198 del 2026, commentata il 3 novembre, l'Agenzia ha escluso che la mancata ricostituzione della riserva di rivalutazione dei beni d'impresa a seguito di una fusione costituisca vantaggio indebito in assenza di qualsiasi attribuzione della riserva ai soci; il collegamento con la decisione in commento sta nel fatto che, in entrambi i casi, il vantaggio fiscale rilevante è il trasferimento ai soci, senza il prelievo ordinario, di valori formati nella società. Ne derivano indicazioni precise. L'Ufficio deve ricostruire nell'atto impositivo il percorso negoziale alternativo e quantificare il differenziale di imposizione; il contribuente deve allegare, già in sede amministrativa e poi in giudizio, ragioni economiche concrete e documentate, riferite all'assetto proprietario o gestionale della società, perché la sola legittimità della rivalutazione non basta a escludere l'abuso quando il cessionario è riconducibile al suo nucleo familiare.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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