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Estratto di ruolo: l'impugnazione diretta presuppone la notifica mancante o invalida della cartella e non consente di far valere la prescrizione maturata dopo la notifica

L'impugnazione diretta del ruolo e della cartella ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 richiede, oltre al pregiudizio tipizzato, la mancanza o l'invalidità della notifica; esclusa quest'ultima, lo strumento non può essere usato per far valere l'estinzione del credito per prescrizione maturata dopo la notifica.

ProvvedimentoCass. civ., sez. trib., ordinanza 16 settembre 2026, n. 25422 · Pres. IofridaDecisioneRigetto del ricorso del contribuente, con correzione della motivazione · esito favorevole all'ufficioOggettoEstratto di ruolo · cartella per carichi fiscali del 2006

1.Massima

In tema di riscossione, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile anche ai giudizi in corso, consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata soltanto quando concorrono due presupposti: uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma e la mancanza o l'invalidità della notifica. Ricorre il pregiudizio relativo alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici quando il contribuente sia stato escluso dall'attribuzione di una sovvenzione regionale a seguito delle verifiche sulla sua posizione debitoria.

Esclusa la mancanza o l'invalidità della notifica, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può essere impiegata per far valere l'estinzione del credito per prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella: una diversa conclusione legittimerebbe, in assenza di un'iniziativa esecutiva successiva, un'azione di accertamento negativo del credito estranea alla natura impugnatoria del processo tributario e all'ambito di tutela delineato dalla norma.

L'eccezione di invalidità della notifica, proposta per la prima volta in appello dal contribuente che in primo grado ne aveva dedotto la mancanza, è tardiva; restano irrilevanti, perché svolte ad abundantiam, le considerazioni del giudice d'appello sull'immediata applicabilità del nuovo art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.

2.Riferimenti normativi

Articoli 12, comma 4-bis, 26 e 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; articolo 68, comma 4-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18; articolo 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articoli 2946 e 2948 del codice civile; articoli 96, 380-bis e 384, ultimo comma, del codice di procedura civile.

3.Fatto e svolgimento processuale

Un ente pubblico di ricerca impugnava l'estratto di ruolo relativo a una cartella per carichi fiscali del 2006, deducendo la mancata notifica della cartella ed eccependo comunque la prescrizione maturata dopo la notifica contestata. L'iscrizione a ruolo era stata la causa della sua esclusione, da parte della Regione, dall'attribuzione di una sovvenzione pubblica, a seguito delle verifiche condotte presso l'Agenzia delle entrate.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. Il giudice d'appello confermava, ritenendo tardiva l'eccezione di invalidità della notifica, sollevata solo in secondo grado, e non maturata la prescrizione, anche per effetto della sospensione di ventiquattro mesi disposta dalla disciplina emergenziale. Formulata proposta di definizione accelerata per inammissibilità, il ricorrente chiedeva la decisione.

4.Motivi di ricorso

Con il primo motivo il ricorrente deduceva che la cartella risultava notificata a un ente già incorporato alla data della notifica, e censurava la dichiarata inammissibilità dei documenti prodotti in appello, sostenendo che il nuovo art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 non si applica, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ai giudizi iniziati in primo grado sotto la disciplina precedente.

Con il secondo motivo censurava il rigetto dell'eccezione di prescrizione, contestando l'applicazione della sospensione emergenziale e il computo del termine.

5.Decisione

La Corte, discostandosi sul punto dalla proposta di definizione accelerata, ritiene ammissibile l'originario ricorso: l'esclusione dalla sovvenzione regionale, dedotta fin dal primo grado e documentata, integra il pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici previsto dall'art. 12, comma 4-bis.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: il giudice d'appello non ha esaminato la validità della notifica, ma ha dichiarato tardiva l'eccezione, e le considerazioni sull'art. 58 non reggono la decisione.

Il secondo motivo è infondato, ma la Corte corregge la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, del codice di procedura civile. L'eccezione di prescrizione non andava respinta perché il termine non era decorso, ma perché, esclusa la mancanza o l'invalidità della notifica, non poteva essere fatta valere con l'impugnazione dell'estratto di ruolo. Poiché il ricorso è respinto per ragioni diverse da quelle indicate nella proposta, non si applica la condanna prevista dall'art. 96 del codice di procedura civile.

6.Quadro normativo

L'art. 12, comma 4-bis, introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e ammette l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici a seguito delle verifiche dell'art. 48-bis, o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

La norma costruisce dunque una tutela anticipata e circoscritta: consente di reagire a una cartella mai conosciuta, o conosciuta per effetto di una notifica invalida, quando la sua esistenza produce un danno attuale. Non introduce un'azione generale di accertamento del debito iscritto a ruolo, che il sistema del processo tributario, strutturato sull'impugnazione di atti, non conosce.

7.Orientamento giurisprudenziale

La pronuncia applica l'indirizzo delle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 26283 del 2022 hanno affermato l'applicabilità della norma ai giudizi in corso e con la sentenza n. 12459 del 2024 hanno qualificato l'impugnazione dell'estratto di ruolo come impugnazione mediata della cartella. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 190 del 2023 e n. 81 del 2024, ha dichiarato inammissibili le questioni sulla non impugnabilità dell'estratto al di fuori delle ipotesi previste, rimettendo al legislatore ogni modifica.

L'apporto della decisione sta nella delimitazione dell'oggetto del giudizio. Il presupposto della notifica mancante o invalida non è soltanto una condizione di accesso: segna anche il perimetro dei vizi deducibili. Le vicende estintive successive a una notifica valida, e la prescrizione anzitutto, restano fuori da questo strumento. La pronuncia offre inoltre un'applicazione concreta del pregiudizio tipizzato, riconoscendolo nell'esclusione da una sovvenzione regionale.

Pubblicato il 23 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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