Giurisprudenza commentata › Tributi locali: accertamento e riscossione
Nei tributi locali il termine di decadenza entro cui l'ente può accertare e notificare il primo atto di riscossione è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o al versamento; la prescrizione riguarda invece il credito già acquisito e segue il termine quinquennale delle prestazioni periodiche.
In materia di tributi locali occorre distinguere il termine di decadenza, entro il quale l'ente impositore può procedere ad accertamento, liquidazione o iscrizione a ruolo, dal termine di prescrizione, entro il quale si estingue il diritto di credito già acquisito. L'articolo 1, commi 161 e 163, della legge n. 296 del 2006 detta un termine unitario di decadenza, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, per l'esercizio dell'attività di accertamento e per la notifica del primo atto di riscossione; la prescrizione del credito segue invece il termine quinquennale dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile, applicabile ai diritti derivanti da prestazioni periodiche.
Ai fini del rispetto del termine di decadenza opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, applicabile agli atti tributari ai sensi dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non quella della successiva conoscenza da parte del destinatario.
Articolo 1, commi 161 e 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2948, n. 4, del codice civile; articolo 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articoli 112 e 360, comma 1, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile.
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta municipale propria relativa al 2012, deducendo l'intervenuta prescrizione del tributo, ricevuto l'atto in data 26 febbraio 2018. Le decisioni di merito respingevano l'impugnazione.
Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in via principale, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; in subordine, la violazione dell'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile; con la terza censura, l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla prescrizione maturata al 31 dicembre 2017.
Con il primo motivo, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile e in relazione all'articolo 112 del medesimo codice, la società deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo deduceva, in via subordinata, la violazione dell'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile, per non avere il giudice d'appello rilevato l'intervenuta prescrizione quinquennale. Con il terzo motivo denunciava l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla prescrizione maturata al 31 dicembre 2017, essendo l'avviso pervenuto il 26 febbraio 2018.
La Corte tratta congiuntamente i motivi e li dichiara infondati. Quanto all'omessa pronuncia, ribadisce che il vizio non ricorre per la sola mancanza di una statuizione espressa: occorre che sia stato omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso, e la statuizione implicita di rigetto si ravvisa quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione. Nella specie l'esame nel merito dei motivi di appello presuppone logicamente l'infondatezza dell'eccezione.
Nel merito la Corte distingue i due istituti. La decadenza attiene al potere di accertare e di notificare il primo atto della riscossione ed è regolata dal termine unitario della legge n. 296 del 2006; la prescrizione attiene al credito già acquisito e presuppone che il potere impositivo sia stato tempestivamente esercitato. La confusione fra i due piani è all'origine dell'eccezione: l'atto era stato notificato entro il termine di decadenza, sicché non poteva porsi questione di estinzione del credito per decorso del tempo.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
L'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 assegna agli enti locali il potere di accertamento e di liquidazione dei tributi di propria competenza, con notificazione degli atti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; il comma 163 riferisce il medesimo termine alla notifica del titolo esecutivo. Si tratta di termini di decadenza, che presidiano l'esercizio del potere.
La prescrizione riguarda invece il credito già sorto e definito e, per i tributi locali corrisposti con cadenza periodica, segue il termine quinquennale dell'articolo 2948, n. 4, del codice civile. I due istituti operano su piani distinti e in tempi successivi: la decadenza si consuma con l'esercizio tempestivo del potere impositivo, dal quale soltanto decorre il termine di prescrizione del credito accertato.
Ai fini del computo rileva altresì il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, applicabile agli atti tributari in forza del rinvio contenuto nell'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973: per il notificante l'effetto si produce al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore.
L'indirizzo sulla distinzione fra decadenza e prescrizione nei tributi locali è consolidato e ricorre con frequenza nel contenzioso di merito, dove l'eccezione di prescrizione viene sovente formulata in luogo di quella di decadenza, con esito negativo quando l'atto risulti notificato nel quinquennio.
È parimenti consolidato l'indirizzo sulla scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la cui applicazione agli atti tributari consente di riferire il rispetto del termine alla data di consegna all'agente notificatore. Le decisioni favorevoli al contribuente su questa materia si fondano di regola su fattispecie diverse: notifica intervenuta oltre il quinquennio, ovvero atti successivi al primo della riscossione, per i quali il termine si computa autonomamente.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.