Giurisprudenza commentata › Tributi locali: accertamento e riscossione
Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, inidonee per natura o destinazione a produrre rifiuti in misura apprezzabile, sono esentabili dalla TARI; l'onere probatorio del contribuente si assolve con la denuncia e con la dimostrazione in giudizio mediante elementi obiettivi direttamente rilevabili.
Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto inidonee a produrre rifiuti in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, sono esentabili dalla TARI ai sensi dell'articolo 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013 e dei regolamenti comunali che recepiscono tale previsione.
L'onere del contribuente di dimostrare la sussistenza delle condizioni dell'esenzione è assolto mediante la denuncia originaria o di variazione e la dimostrazione in giudizio, anche attraverso elementi obiettivi direttamente rilevabili quali la documentazione fotografica, che l'area non comporta produzione di rifiuti in misura apprezzabile. La valutazione di tali elementi — ivi compreso il rilievo della presenza di piccoli contenitori per i rifiuti — è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione.
Articolo 1, commi 641 e 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; articoli 96, comma 3, e 380-bis del codice di procedura civile.
Il Comune assoggettava a TARI un'area destinata a parcheggio. Il giudice di merito escludeva la tassabilità, applicando la previsione del regolamento comunale che esenta le aree adibite esclusivamente alla sosta gratuita dei veicoli in quanto inidonee a produrre rifiuti in misura apprezzabile, e valorizzando la documentazione fotografica prodotta dal contribuente.
Il Comune proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina sull'esenzione e l'erroneo apprezzamento degli elementi istruttori, fra i quali la presenza di piccoli contenitori per i rifiuti nell'area.
Con unico motivo l'ente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013 e delle corrispondenti previsioni regolamentari, sostenendo che l'area fosse in ogni caso suscettibile di produrre rifiuti e che la prova dell'esenzione non fosse stata adeguatamente fornita.
La Corte rigetta il ricorso. Ribadisce che la previsione di esenzione è ancorata a un dato oggettivo — l'inidoneità dell'area a produrre rifiuti in misura apprezzabile, per natura o per destinazione stabile — e che il relativo accertamento appartiene al giudice di merito.
La censura, nella sostanza, sollecitava una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità: il giudice d'appello aveva dato conto degli elementi considerati, compresa la presenza dei contenitori, ritenuta non decisiva rispetto alla destinazione complessiva dell'area.
Alla soccombenza la Corte aggiunge la condanna d'ufficio ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso: è un rilievo che, in materia di tributi locali, ricorre con crescente frequenza ed interessa direttamente gli enti impositori.
L'articolo 1, comma 641, della legge n. 147 del 2013 esclude dal presupposto della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali non detenute in via esclusiva; il comma 649 consente ai regolamenti comunali di individuare le superfici che, per natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, non possono produrre rifiuti.
La disciplina riproduce l'impostazione dell'articolo 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, che i regolamenti comunali continuano a richiamare: l'esclusione non opera automaticamente ma richiede l'indicazione nella denuncia e il riscontro degli elementi oggettivi, secondo un modello nel quale l'onere di allegazione grava sul contribuente e quello di verifica sull'ente.
L'indirizzo che subordina l'esclusione all'oggettiva inidoneità dell'area a produrre rifiuti è consolidato, così come quello che riserva al giudice di merito l'accertamento in concreto. La pronuncia aggiunge un elemento pratico rilevante: la prova può essere offerta con documentazione fotografica, cioè con mezzi accessibili e non peritali.
Le decisioni sfavorevoli al contribuente riguardano di regola fattispecie nelle quali l'area risultava promiscua, o comunque idonea a ospitare attività ulteriori rispetto alla sosta; quelle favorevoli, come la presente, fattispecie di destinazione esclusiva e documentata.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.