Prassi commentata › IVA: presupposto e operazioni imponibili
Una società industriale acquista biometano dal produttore e lo cede per intero al fornitore che poi glielo somministra: per quegli acquisti è soggetto passivo rivenditore e le fatture del produttore vanno in inversione contabile, anche se la società opera in un altro settore.
Una società siderurgica, che si qualifica come cliente finale negli usi di difficile decarbonizzazione, acquista biometano da un produttore e lo cede per intero al fornitore di gas, che glielo riconsegna in base al contratto di somministrazione. Per l'Agenzia, rispetto a quegli acquisti la società è soggetto passivo rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972, e le fatture del produttore seguono l'inversione contabile dell'art. 17, sesto comma, lett. d-quater). Non contano il settore di attività dell'acquirente né la qualifica che gli attribuisce la disciplina incentivante del biometano. La risposta conferma la circolare n. 54/E/2004. Nel corpus mancano pronunce sul profilo affrontato.
Una società del settore siderurgico e metallurgico ha stipulato tre contratti. Il primo è un contratto di somministrazione continua di gas e biometano con un fornitore. Il secondo è un accordo con cui la società vende allo stesso fornitore il biometano acquistato da produttori terzi, perché il fornitore glielo riconsegni nell'ambito della somministrazione. Il terzo è un accordo con un produttore agricolo per approvvigionarsi del biometano. Secondo l'istante, lo schema serve a separare la componente «bio» del gas consumato da quella fossile, così da accedere ai benefici che la normativa riconosce a chi consuma biometano. La società riferisce infatti di qualificarsi come cliente finale negli usi di difficile decarbonizzazione e di essere perciò assimilata ai produttori che autoconsumano. L'istante chiede se l'IVA sull'acquisto dal produttore debba esserle addebitata in rivalsa o debba essere assolta da lei con l'inversione contabile. Sostiene la prima soluzione: la cessione al fornitore non muterebbe la sua posizione sostanziale di consumatore finale. Aggiunge che, avendo i requisiti dell'esportatore abituale, potrebbe acquistare in regime di non imponibilità, e che non sussisterebbero quindi i rischi di frode che l'inversione contabile mira a prevenire.
L'Agenzia parte dalla definizione unionale e da quella interna di soggetto passivo rivenditore e richiama la circolare n. 54/E/2004. Ne ricava che la norma chiede di distinguere chi acquista il gas per impiegarlo nella propria attività produttiva da chi lo acquista per rivenderlo. Che l'acquirente non operi abitualmente nel settore energetico non è decisivo: conta la destinazione concreta dei quantitativi oggetto del singolo rapporto. L'Agenzia esamina poi i contratti. Il fornitore paga ogni mese un corrispettivo per il biometano immesso in rete, determinato con un prezzo indicizzato alle quotazioni del gas. L'intero quantitativo misurato e allocato è fatturato in modo autonomo. La consegna trasferisce la proprietà e i rischi. La somministrazione ha una disciplina di fatturazione propria, riferita ai quantitativi prelevati. Secondo l'Agenzia, quindi, il fornitore non si limita a movimentare il prodotto, e la società non resta titolare del biometano senza interruzione. Si hanno due distinte cessioni di beni ai sensi dell'art. 2, dal produttore alla società e dalla società al fornitore, seguite dalla somministrazione.
Rispetto al biometano acquistato dal produttore, l'attività della società consiste solo nella rivendita e il consumo personale di quel prodotto manca del tutto. Per questo la società è soggetto passivo rivenditore e le fatture del produttore seguono l'inversione contabile. L'Agenzia precisa che, ai sensi dell'art. 17, comma 8, in assenza di un'ulteriore proroga il meccanismo è prescritto come obbligatorio per tutte le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2026. Quanto alla qualifica di cliente finale negli usi difficili da decarbonizzare e al regime del biometano autoconsumato, l'Agenzia li considera circoscritti alle finalità della normativa energetica e incentivante e privi di rilievo per il quesito sull'IVA. Il parere non affronta espressamente l'argomento dell'istante sulla possibilità di acquistare come esportatore abituale.
Il documento conferma la circolare n. 54/E del 23 dicembre 2004, dedicata alla territorialità delle cessioni di gas e di energia elettrica dopo la direttiva 2003/92/CE. Da quella circolare riprende due criteri. La qualità di rivenditore si accerta sui singoli acquisti di gas ed elettricità, non sul complesso delle attività. La qualifica non viene meno se una parte trascurabile del prodotto soddisfa i bisogni immediati del soggetto nell'esercizio della sua attività. Su questa base l'Agenzia ritiene irrilevante l'attività statutaria dell'istante. La redazione osserva che, nel caso esaminato, il consumo personale del prodotto acquistato è del tutto assente, sicché la soglia di trascurabilità non viene in gioco.
Per il meccanismo applicativo, cioè la fattura senza imposta e l'assolvimento a carico del cessionario, il documento richiama la risposta n. 59/2018 e il principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024. La risposta n. 59/2018 aveva ritenuto che i servizi di trasporto di energia elettrica o gas resi ai soggetti passivi rivenditori, funzionalmente dipendenti dalla fornitura, siano prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 633/1972, soggette all'inversione contabile dell'operazione principale. Dal confronto la redazione rileva che quel documento riguardava l'estensione dell'inversione contabile ai servizi accessori, mentre la risposta in commento riguarda il presupposto soggettivo: la qualità di rivenditore di un acquirente che non opera nel settore. Il principio di diritto n. 2/2024 è citato anche a sostegno dell'obbligatorietà dell'inversione contabile fino al 31 dicembre 2026.
La circolare n. 54/E/2004 e la risposta n. 59/2018 non sono mai citate nelle pronunce del corpus. Gli artt. 7-bis, comma 3, e 17, sesto e ottavo comma, del d.P.R. n. 633/1972 vi ricorrono soltanto per profili diversi dalla qualità di soggetto passivo rivenditore di gas, sulla quale non risultano decisioni.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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