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Compensazione del credito IVA: il visto di conformità apposto da un professionista non iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati è una violazione meramente formale, che non fa venir meno il credito esistente e non è sanzionabile

Quando l'esistenza e la spettanza del credito IVA non sono contestate, l'irregolarità del visto di conformità, anche se apposto da un soggetto non abilitato, non determina il venir meno del diritto alla compensazione e non è equiparabile a un omesso versamento: la violazione è meramente formale e priva di offensività. Le sanzioni sono escluse anche per difetto dell'elemento soggettivo, quando la violazione dipende dal comportamento del professionista.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, sez. 13, sentenza 29 giugno 2026, n. 564DecisioneAppello accolto · esito favorevole al contribuente · spese compensateOggettoAtto di recupero del credito IVA 2016 compensato nel 2017 · 189.674 euro · sanzione del 30 per cento

1.Massima

In tema di compensazione del credito IVA di importo superiore alla soglia di legge, l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista non iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati costituisce, al pari dell'omessa apposizione, una violazione meramente formale, che non determina il venir meno del diritto del contribuente di utilizzare in compensazione il credito, quando la sua esistenza e il suo ammontare non siano contestati. L'atto di recupero fondato esclusivamente sull'irregolarità del visto è illegittimo.

La condotta non è equiparabile all'omesso versamento, perché non pregiudica l'attività di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile né sul versamento del tributo; non è quindi applicabile la sanzione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997. Le sanzioni sono inoltre escluse quando la violazione dipende dal comportamento del professionista incaricato e non è riscontrabile colpa del contribuente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000.

2.Riferimenti normativi

Articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; articoli 8 e 13, comma 4, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; articolo 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3.Fatto e decisione

Una società compensava nel 2017 il credito IVA relativo al 2016 per 189.674 euro. L'Ufficio recuperava il credito e irrogava le sanzioni sul solo rilievo che il professionista che aveva apposto il visto di conformità non risultava iscritto nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati, equiparando l'anomalia all'assenza del visto; l'esistenza, la spettanza e la quantificazione del credito non erano contestate. Il giudice di primo grado qualificava il vizio come sostanziale e respingeva il ricorso.

La Corte accoglie l'appello, esaminando per ragione più liquida i motivi di merito e assorbendo quello sul contraddittorio endoprocedimentale. Richiama l'orientamento di legittimità che qualifica l'omessa o irregolare apposizione del visto come violazione meramente formale, non equiparabile all'omesso versamento e non punibile per difetto di offensività (Cass. n. 7160/2025; Cass. n. 22699/2025; Cass. n. 19786/2025; Cass. n. 7154/2025; Cass. n. 5289/2020), e lo estende, in adesione a precedenti di merito, all'ipotesi del visto apposto da un professionista non abilitato. Esclude la sanzione del 30 per cento e riconosce anche la carenza dell'elemento soggettivo, perché la società si era affidata in buona fede a un professionista iscritto all'albo senza sapere che non fosse inserito nell'elenco specifico. Annulla l'atto di recupero e compensa le spese del doppio grado, in considerazione delle oscillazioni interpretative e della circostanza che l'errore è derivato dalla condotta del professionista scelto dalla contribuente.

4.Collocazione nell'orientamento

La decisione applica al caso del professionista non abilitato l'indirizzo che la Corte di cassazione ha consolidato nel 2025 per l'omessa apposizione del visto, fondato sulla distinzione fra violazioni sostanziali, formali e meramente formali. Il passaggio dall'assenza del visto al visto irregolarmente apposto non è affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata, ma da pronunce di merito richiamate dalla Corte; l'equiparazione appare coerente con la ratio del principio, che guarda all'esistenza del credito e non alla regolarità del presidio formale, ma è su questo punto che l'eventuale giudizio di legittimità potrà misurare la tenuta della decisione.

Sul piano operativo, la sentenza conferma che la difesa si concentra sulla prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito: quando l'Ufficio non li contesta, il recupero fondato sul solo difetto del visto è esposto all'annullamento. Il riferimento all'art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, considerato astrattamente applicabile ma escluso per l'assenza di offensività, lascia aperto il tema della sanzione in misura fissa nei casi in cui l'irregolarità abbia comunque ostacolato i controlli.

Pubblicato il 30 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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