Giurisprudenza commentata › IVA: detrazione e rimborsi
La mancanza o l'irregolarità del visto di conformità non giustifica il recupero dei crediti compensati né le sanzioni quando l'esistenza e la spettanza dei crediti non sono controverse e il controllo non è stato pregiudicato. Non depongono in senso contrario la modifica operata dal d.l. n. 50 del 2017 né Corte cost. n. 144 del 2024.
In tema di compensazione di crediti d'imposta, il visto di conformità previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009 assicura un controllo anticipato sull'esistenza e sulla spettanza del credito, affidato a un professionista abilitato; la sua mancanza o irregolarità non integra, di per sé, una violazione sostanziale né equivale all'omesso versamento, ove l'esistenza del credito sia accertata o non contestata e non risulti compromessa l'attività di controllo. La violazione resta allora formale e, per difetto di offensività, non consente né il recupero del credito come se fosse inesistente o non spettante né le sanzioni.
La modifica dell'art. 10 operata dal d.l. n. 50 del 2017 non elide la verifica in concreto dell'offensività, e Corte cost. n. 144 del 2024 non ha affermato che ogni irregolarità del visto comporti automaticamente la perdita del diritto alla compensazione. La distinzione fra visto omesso e visto apposto da professionista non ancora inserita nell'elenco dei soggetti abilitati rileva sulle modalità della violazione, non sulla sua natura, e il criterio non dipende dal tributo cui il credito si riferisce.
Articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009; d.l. n. 50 del 2017; articoli 17 e 35 del d.lgs. n. 241 del 1997; articoli 2 e 21 del d.m. n. 164 del 1999; articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997; articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000; articolo 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997; articoli 96, commi 3 e 4, e 380-bis del codice di procedura civile.
Con più atti di recupero l'Agenzia delle entrate contestava a una società l'indebito utilizzo in compensazione di crediti IVA annuali e infrannuali e, per uno degli atti, di un credito IRAP, perché il visto di conformità sarebbe stato apposto da una professionista non abilitata ovvero sarebbe mancato; recuperava i crediti con gli interessi e irrogava le sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che le irregolarità non potessero determinare la revoca di crediti dei quali non era contestata l'effettività e valorizzando la posizione incolpevole della contribuente.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza depositata il 4 luglio 2025, rigettava l'appello dell'Agenzia: la professionista era iscritta all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e munita di polizza assicurativa, e la contestazione atteneva soltanto alla posteriorità della sua iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati, inidonea a incidere sulla spettanza dei crediti o a pregiudicare il controllo. Il giudice d'appello escludeva inoltre una condotta fraudolenta e un pregiudizio per le casse erariali.
L'Agenzia proponeva due motivi ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con il primo denunciava la violazione dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, in combinato disposto con gli artt. 17 e 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 e 2 e 21 del d.m. n. 164 del 1999: il visto, requisito sostanziale per la compensazione dei crediti oltre soglia, doveva considerarsi inesistente o non validamente apposto, perché la professionista non era inserita nell'elenco al momento della presentazione delle dichiarazioni o delle istanze, e la violazione legittimava il recupero anche alla luce del d.l. n. 50 del 2017 e della funzione pubblicistica del visto. Con il secondo denunciava la violazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997: la sanzione del trenta per cento prescinderebbe dalla qualificazione del vizio. La società resisteva con controricorso; alla proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza l'Agenzia si opponeva, chiedendo la decisione.
I motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La sentenza d'appello è conforme alla giurisprudenza secondo cui la mancata apposizione del visto sulla dichiarazione da cui emerge un credito IVA compensabile non integra, di per sé, una violazione sostanziale, ove sia accertata l'esistenza del credito e non sia compromesso il controllo; la violazione è formale se non pregiudica le azioni di controllo e non incide sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento (Cass. n. 5289/2020; Cass. n. 7154/2025, che distingue la compensazione senza visto, non punibile per assenza di offensività, dalla compensazione anticipata del credito IVA, idonea a integrare violazione sostanziale).
Non vale in senso contrario la modifica dell'art. 10 operata dal d.l. n. 50 del 2017: la previsione del recupero e delle sanzioni non elide la verifica in concreto dell'offensività. Corte cost. n. 144 del 2024, invocata dall'Amministrazione e resa in tema di delimitazione soggettiva dei professionisti abilitati, ha sottolineato l'interesse pubblico correlato al visto, ma non ha affermato che ogni irregolarità, a fronte di un credito pacificamente esistente, determini automaticamente la perdita del diritto alla compensazione o la sanzione proporzionale.
L'accertamento del giudice d'appello, secondo cui la contestazione non investiva l'effettività dei crediti ma solo la validità del visto, e l'esclusione di frode e di pregiudizio per l'Erario non sono specificamente scalfiti dalle censure, che sollecitano una diversa qualificazione giuridica. La conclusione vale anche per l'atto fondato sulla mancanza del visto e per il credito IRAP. Il ricorso è rigettato, con spese a carico dell'Agenzia; poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta, l'Agenzia è condannata anche ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (Cass., sez. un., n. 28540/2023; Cass., sez. un., n. 27195/2023).
L'ordinanza non riporta il testo dell'art. 10 del d.l. n. 78 del 2009 né la soglia oltre la quale il visto è richiesto. Il criterio è il paradigma dell'offensività tracciato dagli artt. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, declinato dalla giurisprudenza richiamata nella contemporanea assenza di pregiudizio al controllo e di incidenza sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento; su questo parametro sono misurati sia il recupero sia la sanzione invocata ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997.
La pronuncia si dichiara conforme all'indirizzo di Cass. n. 5289/2020 e Cass. n. 7154/2025, formatosi sulla mancata apposizione del visto, e lo applica al visto rilasciato da una professionista dotata dei requisiti professionali ma iscritta nell'elenco solo successivamente, nonché al credito IRAP, senza richiamare precedenti specifici su questi profili: rilevano l'esistenza e la spettanza del credito e l'assenza di un concreto ostacolo al controllo, non la forma dell'irregolarità né il tributo.
La decisione presuppone crediti non controversi e non si occupa dei casi in cui l'Ufficio contesti anche la spettanza o deduca un concreto pregiudizio al controllo; non esamina la disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati richiamata dall'Agenzia, e la compensazione anticipata resta un'ipotesi distinta, menzionata solo attraverso Cass. n. 7154/2025.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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