Giurisprudenza commentata › IVA: detrazione e rimborsi · merito
Nel merger leveraged buy out i costi sostenuti dalla società veicolo per l'analisi di convenienza, le due diligence e la predisposizione del contratto di acquisto, dei patti parasociali e del finanziamento sono propedeutici all'operazione, la cui beneficiaria ultima è la società target incorporante. L'affermazione dell'Ufficio che ne nega l'inerenza deve essere sorretta da elementi probatori, e la detrazione dell'IVA spetta anche in assenza di operazioni attive, trattandosi di attività preparatorie.
In tema di IVA, nell'operazione di merger leveraged buy out i costi sostenuti dalla società veicolo per l'acquisizione della partecipazione nella società target e propedeutici alla successiva fusione, benché anteriori a questa e non tradotti in un'interferenza diretta nella gestione della controllata, sono preparatori dell'esercizio dell'attività economica: l'IVA relativa è detraibile ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo richiesti il concreto esercizio dell'impresa né l'effettuazione di operazioni attive.
Ai fini delle imposte sui redditi, gli stessi costi sono inerenti e deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR quando la beneficiaria ultima dell'operazione è la società incorporante; l'affermazione dell'Ufficio secondo cui le prestazioni sarebbero state rese nell'interesse del socio promotore, se non supportata da elementi probatori, non giustifica la ripresa. Gli argomenti relativi all'abuso del diritto e al transfer pricing non utilizzati nell'avviso di accertamento sono estranei al thema decidendum.
Articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articoli 2358 e 2501-bis del codice civile; d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Una società per azioni operativa, acquisita con un'operazione di leveraged buy out promossa da un socio di diritto lussemburghese, aveva incorporato con fusione inversa la società veicolo e un'altra società, come previsto dai contratti di finanziamento bancari. L'Ufficio emetteva per il 2018 un avviso di accertamento ai fini IRES e IVA con tre rilievi: i primi due riprendevano a tassazione, per difetto di inerenza, i costi e la relativa IVA sostenuti dalla società veicolo per l'acquisizione della partecipazione, ritenuti sostenuti nell'interesse del fondo promotore; il terzo recuperava l'IVA detratta su costi propedeutici, qualificando la società veicolo come holding statica priva di soggettività IVA. Il ricorso, proposto alla Corte di giustizia tributaria di Verona, che dichiarava la propria incompetenza territoriale, era riassunto a Venezia.
La Corte accoglie il ricorso. Richiama Cass. n. 22608/2024, secondo cui, per il principio di neutralità, le spese di investimento orientate all'esercizio dell'attività produttiva rientrano nelle attività economiche indipendentemente dalle prime operazioni attive, e i costi della società veicolo, pur anteriori alla fusione, sono intimamente preparatori dell'attività della target; la pronuncia si fonda sulla sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2020, causa C-42/19, e sull'indirizzo relativo alle attività preparatorie (Cass. n. 7344/2011; Cass. n. 1578/2015; Cass. n. 18475/2016; Cass. n. 23994/2018). I costi riguardavano analisi di convenienza, due diligence legale, finanziaria e fiscale e la predisposizione dei contratti di acquisto e di finanziamento e dei patti parasociali; l'assunto dell'Ufficio era una mera asserzione di principio, e l'inerenza discendeva dall'essere la ricorrente beneficiaria ultima dell'operazione. Annullato l'avviso, il motivo sulle sanzioni è assorbito.
La sentenza si allinea all'indirizzo di legittimità che riconduce i costi della società veicolo nelle operazioni di acquisizione con indebitamento alle attività preparatorie e ne ammette la detrazione, richiamando Cass. n. 22608/2024 e, attraverso di essa, la giurisprudenza unionale sulla soggettività passiva di chi effettua spese di investimento con l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare un'attività economica. Il giudice estende la medesima ratio all'inerenza ai fini IRES, riferendola alla beneficiaria ultima dell'operazione, cioè alla società che, per effetto della fusione inversa, ha ereditato i patrimoni della società veicolo e dell'altra incorporata.
Alcuni profili restano aperti. La sentenza non accerta se la società veicolo abbia prestato servizi alla controllata, elemento che nella ricostruzione della Corte di giustizia distingue la holding mista da quella statica, e fonda la detrazione sulla natura preparatoria dei costi; quanto all'IRES, l'accoglimento si regge anche sulla carenza probatoria dell'atto, e la decisione non considera l'ipotesi in cui l'Ufficio fornisca elementi concreti sull'interesse del socio promotore. L'estraneità dell'abuso del diritto e del transfer pricing al thema decidendum conferma che l'Ufficio non può integrare in giudizio la motivazione dell'atto con ragioni diverse da quelle poste a fondamento della ripresa.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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