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Giurisprudenza commentata › IVA: accertamento e controllo automatizzato · merito

Credito IVA maturato in un anno con dichiarazione omessa: il riporto è ammesso se il contribuente prova in giudizio i requisiti sostanziali del credito

L'omessa dichiarazione annuale non preclude l'utilizzo del credito IVA maturato nell'anno, ma impone al contribuente di dimostrarne in giudizio l'esistenza; la produzione parziale dei soli registri degli acquisti, non sottoscritti e incoerenti con l'attività dichiarata, non assolve l'onere.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, sez. 13, sentenza 29 giugno 2026, n. 3201DecisioneRicorso respinto · esito favorevole all'ufficio · spese compensateOggettoCartella di pagamento · credito IVA disconosciuto per 25.575 euro · periodo 2022

1.Massima

In tema di IVA, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale — tale dovendosi considerare quella presentata oltre novanta giorni dalla scadenza — non impedisce al contribuente di far valere il credito maturato nel corrispondente periodo d'imposta e riportato nella dichiarazione successiva; ove il disconoscimento derivi dal solo riscontro formale dell'omissione in sede di controllo automatizzato, il giudice di merito deve accertare la spettanza sostanziale del credito.

L'onere di dimostrare l'esistenza del credito grava sul contribuente e non è assolto con la produzione, per la prima volta in giudizio, di una parte dei soli registri degli acquisti, privi di sottoscrizione e non accompagnati dai registri delle vendite, tanto più quando le operazioni annotate risultino incoerenti con l'attività dichiarata.

2.Riferimenti normativi

Articoli 19, 30 e 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; articolo 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2697 del codice civile.

3.Fatto e decisione

A seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA presentata nel 2023, relativa al periodo 2022, l'Ufficio disconosceva un credito di 25.575 euro riportato dall'annualità precedente, la cui dichiarazione era stata presentata oltre novanta giorni dalla scadenza e quindi considerata omessa, e procedeva all'iscrizione a ruolo. Il contribuente deduceva che il credito esisteva sotto il profilo contabile e che l'Amministrazione, alla luce della documentazione, avrebbe dovuto verificarlo in concreto.

La Corte respinge il ricorso. Afferma la spettanza sostanziale del credito anche in caso di dichiarazione omessa e il dovere del giudice di accertarla, ma rileva che il contribuente non aveva fornito alcuna prova né dopo la comunicazione di irregolarità né dopo la notifica della cartella, e che in giudizio aveva prodotto soltanto parte dei registri degli acquisti, senza quelli delle vendite e senza sottoscrizione; osserva inoltre l'incoerenza fra l'attività dichiarata, nel settore agricolo, e le operazioni esposte, costituite da prestazioni edilizie in inversione contabile. Le spese sono compensate.

4.Collocazione nell'orientamento

La decisione applica il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17757 del 2016, secondo cui l'eccedenza d'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche può essere recuperata anche in mancanza della dichiarazione annuale, purché siano dimostrati i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione. Il principio sposta il contenzioso dal piano formale a quello probatorio, e la sentenza ne mostra l'effetto tipico: riconosciuta la regola, la lite si decide sulla qualità della documentazione.

Letta accanto alla sentenza della Corte di Caltanissetta n. 302 del 2026, commentata in questa sezione, la pronuncia precisa quali lacune impediscono di ritenere provato il credito: la produzione limitata a una sola serie di registri, che non consente di ricostruire la liquidazione dell'anno, la mancanza di elementi di autenticità della documentazione e l'incoerenza fra le operazioni annotate e l'attività esercitata. La prova richiede la ricostruzione completa della posizione del periodo, attraverso registri degli acquisti e delle vendite, liquidazioni periodiche, versamenti e fatture, e ha maggiore efficacia se offerta già nella fase del controllo, prima dell'iscrizione a ruolo.

Pubblicato il 21 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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