Giurisprudenza commentata › IVA: accertamento e controllo automatizzato · merito
La dichiarazione integrativa presentata dopo la notifica della cartella è legittima se rispetta il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da correggere; l'Amministrazione deve tenerne conto e annullare l'atto emesso senza valutarla.
La dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, anche se successiva alla notifica della cartella di pagamento, è legittima se rispetta il termine di decadenza previsto dall'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da correggere.
Il principio trova fondamento nella facoltà di rettificare errori della dichiarazione originaria, riconosciuta in termini ampi dopo le modifiche recate all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998. Ricevuta una dichiarazione integrativa tempestiva, l'Amministrazione deve tenerne conto e procedere all'annullamento dell'atto impositivo emesso in difetto di tale valutazione.
Articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 5 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; articolo 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il contribuente impugnava la cartella relativa all'IVA 2021 deducendo di avere presentato, dopo la notifica, dichiarazione integrativa nella quale indicava l'eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione.
La Corte accoglie il ricorso. Rileva che l'integrativa è stata presentata entro il termine per l'accertamento e che la facoltà di emenda non è preclusa dalla notifica dell'atto: l'Amministrazione, ricevuta la rettifica, era tenuta a valutarla, sicchè la pretesa fondata sui soli dati originari non può essere mantenuta.
La materia è governata dall'indirizzo delle Sezioni Unite sull'emendabilità della dichiarazione e dalle successive pronunce che ne hanno esteso la portata dopo la riforma del 2016.
Il confronto con la decisione della Corte di Bologna, pubblicata in questa sezione, delimita bene il campo: lì l'integrativa era stata riconosciuta valida ma la pretesa è stata confermata per difetto di prova sui dati rettificati; nella presente fattispecie la rettifica è tempestiva e l'Ufficio non l'ha valutata affatto. La validità formale dell'atto e la prova del suo contenuto restano due piani distinti.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.