Giurisprudenza commentata › IVA: accertamento e controllo automatizzato · merito
Il diritto alla detrazione va riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, e l'omessa dichiarazione annuale non ne preclude l'utilizzo se la prova è fornita in giudizio; in difetto di dimostrazione dei requisiti sostanziali il credito non spetta. Il termine annuale della liquidazione automatizzata ha rilievo interno, mentre nel rapporto con il contribuente opera quello per la notifica della cartella.
Il diritto alla detrazione dell'eccedenza IVA dev'essere riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da documentazione equivalente; l'omessa presentazione della dichiarazione annuale nell'anno in cui il credito è sorto non impedisce di usufruirne, se la sussistenza del credito è dimostrata in giudizio. In difetto della dimostrazione dei requisiti sostanziali, però, il credito non può essere riconosciuto.
L'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non commina sanzioni per l'omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Il termine annuale previsto per la liquidazione automatizzata ha rilievo interno all'Amministrazione, mentre nel rapporto esterno rileva il termine perentorio per la notifica della cartella.
Articoli 54-bis e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articoli 12 e 25, comma 1, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il contribuente impugnava la cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA 2020, deducendo l'inesistenza della pretesa, l'omessa sottoscrizione del ruolo, la violazione dei termini del controllo e la decadenza dalla notifica.
La Corte respinge il ricorso. Riconosce in astratto che il credito possa essere fatto valere anche in difetto della dichiarazione, purché sorretto dalla prova dei requisiti sostanziali, che nella specie manca; respinge le censure formali, ricordando la presunzione di riferibilità del ruolo e la natura ordinatoria del termine interno della liquidazione, distinta dal termine perentorio per la notifica della cartella, nella specie osservato.
La decisione applica l'indirizzo, ormai consolidato anche per effetto della giurisprudenza eurounitaria, che privilegia i requisiti sostanziali della detrazione rispetto agli adempimenti formali: l'omissione dichiarativa non estingue il credito, ma sposta sul contribuente l'onere di documentarlo.
Le decisioni favorevoli al contribuente in questa materia riguardano fattispecie nelle quali erano stati prodotti registri, fatture e prospetti di riconciliazione; quelle sfavorevoli, come la presente, casi in cui la difesa si è concentrata sui vizi formali della cartella senza ricostruire la posizione creditoria.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.