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Giurisprudenza commentata › Agevolazioni edilizie: superbonus e cessione dei crediti · merito

Superbonus: la comunicazione di scarto del modello F24 con cui si compensa il credito d'imposta derivante dallo sconto in fattura è impugnabile davanti al giudice tributario perché ha effetti corrispondenti alla revoca parziale dell'agevolazione, ed è illegittima se emessa senza preventivo confronto con il contribuente quando il credito era disponibile nel cassetto fiscale alla data di addebito

Lo scarto del modello F24 che rifiuta la compensazione del credito da bonus edilizi esprime la volontà dell'Amministrazione di limitare la fruizione di un'agevolazione e produce un effetto lesivo immediato: per la Corte è atto impugnabile. Nel merito il credito risultava disponibile nel cassetto fiscale alla data indicata per l'addebito, e lo scarto è stato emesso con una motivazione generica e senza alcun confronto preventivo.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 22, sentenza 20 luglio 2026, n. 11741DecisioneRicorso accolto · esito favorevole al contribuente · spese compensateOggettoComunicazione di scarto del modello F24 · compensazione del credito d'imposta da sconto in fattura (art. 121 del d.l. n. 34 del 2020) · F24 del 16 dicembre 2024 con addebito al 24 dicembre 2024 · importo compensato 41.228,33 euro

1.Massima

La comunicazione di scarto del modello F24 con cui il contribuente utilizza in compensazione il credito d'imposta derivante dall'opzione per lo sconto in fattura di cui all'art. 121 del d.l. n. 34 del 2020 è impugnabile davanti al giudice tributario, perché esprime la volontà dell'Amministrazione di limitare la fruizione di un'agevolazione fiscale, con effetti corrispondenti alla revoca parziale di cui all'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546 del 1992, e produce un effetto lesivo immediato.

È illegittimo lo scarto emesso senza alcun preventivo confronto con il contribuente e con una motivazione generica sull'indisponibilità del credito, quando questo risultava presente e disponibile nel cassetto fiscale alla data di presentazione del modello e a quella indicata per l'addebito.

2.Riferimenti normativi

Articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; articolo 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si richiamano inoltre, a cura della redazione: articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; articolo 37, comma 49-ter, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3.Fatto e decisione

Una società presentava il 16 dicembre 2024 un modello F24 con addebito al 24 dicembre, compensando 41.228,33 euro di credito d'imposta da sconto in fattura presente nel proprio cassetto fiscale. Il 17 dicembre il sistema elaborava una ricevuta di scarto, caricata sulla piattaforma telematica e non comunicata alla società né all'intermediario, dalla quale si desumeva la ritenuta indisponibilità del credito. La società chiedeva l'annullamento dello scarto con il riconoscimento della validità della compensazione e, in subordine, che l'Agenzia fosse tenuta ad attivare la procedura di sospensione introdotta dalla legge n. 205 del 2017 per verificare la disponibilità del credito. L'Agenzia eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di atto impugnabile.

La Corte afferma l'impugnabilità dello scarto, richiamando un precedente di secondo grado della Puglia (sentenza n. 869/3/2026) e l'interpretazione evolutiva dell'elenco degli atti impugnabili. Nel merito rileva, richiamando Cass. n. 19099 del 2024 nella lettura che ne dà il Collegio, che l'Amministrazione avrebbe dovuto invitare la società a fornire chiarimenti prima dello scarto, e che il credito era presente e disponibile nel cassetto fiscale sia alla data di inserimento del modello sia a quella indicata per il pagamento. Il ricorso è accolto con assorbimento degli altri motivi; le spese sono compensate per la non uniformità della giurisprudenza.

4.Collocazione nell'orientamento

La sentenza si inserisce in un orientamento di merito, non ancora uniforme come lo stesso Collegio riconosce, che estende la tutela giurisdizionale agli esiti dei controlli automatizzati sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi, finora affidati a ricevute telematiche prive di forma provvedimentale. L'equiparazione dello scarto alla revoca di un'agevolazione apre il ricorso contro un atto che il contribuente può non ricevere, come nel caso deciso, e che senza tutela avrebbe come unica alternativa la ripresentazione del modello o l'attesa di un successivo atto di recupero.

Due passaggi restano da approfondire. Il primo riguarda la base dell'obbligo di confronto preventivo: la sentenza lo fonda su un precedente di legittimità e sui principi di collaborazione e buona fede, senza misurarsi con l'art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, che riconosce il contraddittorio per gli atti autonomamente impugnabili ma ne esclude gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale, né con la procedura di sospensione delle deleghe di pagamento dell'art. 37, comma 49-ter, del d.l. n. 223 del 2006, che la stessa società invocava in subordine. Il secondo riguarda il momento del controllo: la sentenza afferma che il credito era disponibile sia alla data di presentazione del modello sia a quella indicata per l'addebito, ma colloca la scelta di compensare al 22 dicembre 2024, dopo lo scarto elaborato il 17 dicembre, e non ricostruisce quale verifica abbia operato il sistema al momento della presentazione. Sono profili sui quali un eventuale appello potrà incidere.

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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