MassimarIA

Prassi commentata › Agevolazioni edilizie: superbonus e cessione dei crediti

L'ente bilaterale che rimborsa spese sanitarie non è tenuto alla comunicazione ex art. 78, comma 25-bis, legge n. 413/1991, se i contributi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale per il lavoratore

Un ente bilaterale di categoria chiede se sia tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai propri iscritti, ai sensi dell'articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991. L'Agenzia conclude che l'obbligo non sussiste: poiché i contributi versati dal datore di lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore e quelli versati dal lavoratore non sono deducibili ai fini IRPEF, le spese sanitarie rimborsate devono considerarsi rimaste a carico del contribuente. Il chiarimento si colloca in linea di continuità con la risposta a interpello n. 24 del 2018 e la risoluzione n. 54/E del 2020 sul trattamento dei contributi datoriali agli enti bilaterali. Nel corpus una pronuncia di merito di secondo grado ha affrontato il profilo speculare della detraibilità delle spese sanitarie rimborsate da una cassa di assistenza sanitaria i cui contributi non erano stati dedotti.

DocumentoAgenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso · risposta a interpello 30 settembre 2026, n. 178TemaObbligo di comunicazione dei rimborsi di spese sanitarie da parte degli enti bilaterali · IRPEF · detraibilità delle spese sanitarie rimborsateNormeart. 78, comma 25-bis, legge n. 413/1991 · art. 51, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986 · art. 10, comma 1, lett. b) ed e-ter), d.P.R. n. 917/1986 · art. 15, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986 · art. 9, comma 9, d.lgs. n. 502/1992

1.Massima

L'ente bilaterale di categoria che rimborsa spese sanitarie ai propri iscritti non è soggetto all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora i contributi versati dal datore di lavoro all'ente bilaterale concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore e quelli versati dal lavoratore medesimo non siano deducibili ai fini IRPEF. In assenza di qualsivoglia beneficio fiscale connesso ai versamenti contributivi — sotto forma di deduzione dal reddito, detrazione d'imposta o esclusione dal reddito imponibile — le spese sanitarie rimborsate si considerano rimaste a carico del contribuente e non sorge, pertanto, l'obbligo di trasmissione dei relativi dati all'Agenzia delle entrate.

2.Riferimenti normativi

Il documento interpreta in via principale l'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che impone a enti, casse, società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e altri fondi comunque denominati la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), e di quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico. Il documento richiama inoltre l'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, che esclude dal reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, e l'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sull'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.

3.Il quesito e il chiarimento

Un ente bilaterale di categoria, costituito nell'ambito della contrattazione collettiva provinciale di lavoro, ha rappresentato di voler erogare rimborsi di spese sanitarie ai propri iscritti e ha chiesto se fosse tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi a tali rimborsi ai sensi dell'articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991. L'ente ha precisato che i contributi versati dal datore di lavoro, pari a una percentuale calcolata sull'imponibile previdenziale, concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre quelli versati dal lavoratore non sono dedotti dall'imponibile fiscale. L'istante ha inoltre dichiarato di non intendere erogare rimborsi per il tramite dei datori di lavoro.

L'ente ha prospettato di non rientrare nell'ambito soggettivo della norma, argomentando che gli enti bilaterali, disciplinati dall'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003, perseguono una pluralità di scopi e svolgono una pluralità di funzioni — tra cui la regolazione del mercato del lavoro, la formazione professionale, la gestione mutualistica di fondi — cosicché le eventuali prestazioni assistenziali non assumerebbero il carattere dell'esclusività richiesto dalla norma per gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale.

L'Agenzia delle entrate, pur riservando al Ministero della Salute la competenza sulla qualificazione dell'ente come ente avente esclusivamente fine assistenziale, ha risolto il quesito sul piano oggettivo. L'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 78, comma 25-bis, ha la funzione di consentire la corretta precompilazione della dichiarazione dei redditi e di evitare che il contribuente porti in detrazione o deduzione spese sanitarie non rimaste a suo carico. Poiché il contributo del datore di lavoro concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e il contributo del lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF, non sussiste alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte dei versamenti contributivi. Le spese sanitarie rimborsate dall'ente bilaterale devono pertanto considerarsi rimaste a carico dei lavoratori e non vi è obbligo di comunicazione.

4.La prassi precedente

Il documento richiama la circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, dalla quale trae il principio generale secondo cui le spese sanitarie rimborsate si considerano rimaste a carico del contribuente quando i contributi e i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di deduzione dal reddito, detrazione d'imposta o esclusione dal reddito. La circolare n. 14/E cita a sua volta la circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, menzionata nel documento per il principio complementare per cui non assume rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi versati.

Il documento richiama poi la risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018, con la quale l'Agenzia ha chiarito che i contributi versati a un ente bilaterale dal datore di lavoro concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, non rientrando nell'ipotesi di esclusione prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, che riguarda i soli contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e non quelli aventi finalità assistenziale versati sulla base di accordi contrattuali. Il documento afferma che tale chiarimento è stato confermato dalla risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E. Dal confronto con la risoluzione n. 54/E del 2020, la redazione osserva che quest'ultima aveva precisato un profilo ulteriore rispetto all'interpello n. 24 del 2018: i contributi datoriali all'ente bilaterale determinati convenzionalmente sulla base della forza media trimestrale — senza collegamento diretto con la posizione del singolo lavoratore — non costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, mentre le prestazioni erogate dall'ente sono soggette a tassazione se inquadrabili in una delle categorie reddituali. La risposta n. 178/2026 non affronta questo profilo della determinazione convenzionale dei contributi: il caso deciso presuppone, invece, che i contributi datoriali concorrano alla formazione del reddito del lavoratore e su tale presupposto fonda la conclusione circa l'assenza dell'obbligo di comunicazione.

5.La prassi in giudizio

Sull'articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991 e sull'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il corpus non contiene pronunce. La risposta a interpello n. 24 del 2018 e la risoluzione n. 54/E del 2020 non risultano mai citate nelle pronunce del corpus.

Quanto alla circolare n. 14/E del 2023, le pronunce che la richiamano riguardano profili diversi da quello affrontato dalla risposta in commento: una decisione di secondo grado la utilizza in materia di deducibilità di contributi previdenziali di professionisti, altre decisioni di primo e secondo grado la applicano in tema di detraibilità di spese per interventi edilizi, di spese per chirurgia estetica o di visto di conformità infedele. Nessuna di esse affronta il nesso tra l'assenza di beneficio fiscale sui contributi a enti bilaterali e l'obbligo di comunicazione dei rimborsi di spese sanitarie. Analogamente, le pronunce che richiamano la circolare n. 54/E del 2002 riguardano profili del tutto estranei a quello del documento in commento.

Il corpus offre invece indicazioni sul profilo speculare della detraibilità delle spese sanitarie rimborsate quando i contributi non hanno generato benefici fiscali. Una pronuncia di secondo grado ha esaminato la detraibilità ai sensi dell'articolo 15 del TUIR delle spese sanitarie rimborsate da una cassa di assistenza sanitaria e ha ritenuto che le spese rimborsate siano integralmente detraibili quando i contributi versati dal datore di lavoro al fondo non siano stati dedotti dal reddito del contribuente, facendo gravare sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'avvenuta deduzione. Il principio affermato dal giudice di merito opera sul versante speculare rispetto a quello della risposta n. 178/2026: dove l'Agenzia conclude che, in assenza di beneficio fiscale sui contributi, le spese rimborsate restano a carico del contribuente e non sorge obbligo di comunicazione, la pronuncia conferma che in tali condizioni la detraibilità delle spese sanitarie rimborsate non viene meno. I due piani — obbligo di comunicazione a carico dell'ente e diritto alla detrazione in capo al lavoratore — appaiono coerenti. Una decisione di primo grado ha parimenti riconosciuto il diritto alla detrazione delle spese sanitarie rimborsate da un'assicurazione privata i cui premi non fossero stati portati in detrazione o deduzione, confermando il medesimo presupposto logico alla base del chiarimento dell'Agenzia. A livello di legittimità, Cass. n. 30611/2024 ha affermato che la detrazione delle spese sanitarie prevista dall'articolo 15 del TUIR spetta anche quando la spesa sia corrisposta direttamente alla struttura sanitaria dall'assicuratrice, sempre a condizione della non deducibilità del relativo premio: il principio, pur riguardando il profilo delle modalità di pagamento, conferma il rilievo sistematico del criterio dell'assenza di beneficio fiscale sul contributo o premio quale condizione per considerare la spesa rimasta a carico del contribuente.

Pubblicato il 1 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

CondividiLinkedInPostaWhatsAppXFacebookScarica il PDF

Nella stessa materia