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Atto di recupero del fondo perduto COVID: difetto di giurisdizione, CGT I Napoli 11861/2026

Principio affermato

Contributo a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 2025, che ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione, l'art. 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020 e l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 nella parte in cui devolvevano al giudice tributario le controversie sull'atto di recupero, le controversie sul contributo, privo di natura tributaria, non appartengono alla giurisdizione tributaria e il giudice adito deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con assorbimento delle questioni sulla tempestività del ricorso e sulla spettanza del beneficio

La decisione napoletana applica, in un giudizio deciso in composizione monocratica, la conseguenza processuale della sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 2025: le controversie sul recupero del contributo a fondo perduto non appartengono più al giudice tributario. L'eccezione era stata sollevata dalla stessa Agenzia delle entrate, insieme a quelle sulla tardività del ricorso e sulla carenza dei presupposti; il giudice la ritiene pregiudiziale e assorbente e non esamina la questione di merito, relativa alla trasmissione tardiva della documentazione sui requisiti. La pronuncia si aggiunge a un indirizzo ormai largamente prevalente nel corpus, al quale si contrappongono poche decisioni d'appello che hanno mantenuto la giurisdizione tributaria, in un caso senza confrontarsi con la sentenza costituzionale e in un altro per un contributo disciplinato da una fonte diversa.

Estremi e norme
ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. 18, sentenza 14 luglio 2026, n. 11861, in composizione monocraticaDecisioneDichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario · spese compensateOggettoAtto di recupero del contributo a fondo perduto erogato nel 2020 ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020, emesso dalla Direzione provinciale I di NapoliNormeArticolo 25, comma 12, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; articolo 1, comma 10, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; articolo 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria e finale della Costituzione; articoli 2, 18, 19, 20 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 363-bis del codice di procedura civile.

1.Fatto e decisione

Una società in nome collettivo aveva impugnato l'atto con cui l'Agenzia delle entrate le aveva chiesto la restituzione del contributo a fondo perduto ricevuto nel 2020 ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020, sostenendo di avervi diritto anche se la documentazione attestante i requisiti era stata trasmessa in ritardo. L'Agenzia, costituitasi, aveva eccepito nell'ordine il difetto di giurisdizione del giudice tributario, la tardività del ricorso e l'insussistenza del diritto per carenza dei presupposti di legge. La causa è stata decisa in camera di consiglio dal giudice monocratico.

Il giudice ritiene fondata e assorbente la prima eccezione. Il contributo non ha natura tributaria e non rientra perciò nella giurisdizione del giudice tributario, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 124 del 2025, che ha dichiarato illegittime le norme di devoluzione per violazione dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione; la decisione condivide il richiamo della Corte al divieto di attribuire alle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione controversie non tributarie, perché l'ampliamento della loro competenza si risolverebbe in una violazione di quel principio. Dichiara quindi il difetto di giurisdizione del giudice tributario, essendo competente il giudice ordinario, e compensa le spese. La sentenza non contiene indicazioni sul termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario.

2.Collocazione nell'orientamento

La decisione completa un percorso iniziato con la pronuncia delle Sezioni Unite sul rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice tributario, che aveva escluso dalla giurisdizione tributaria le controversie sul diniego del contributo, ritenendo che il rinvio al d.lgs. n. 546 del 1992 contenuto nell'art. 25, comma 12, riguardasse soltanto l'atto di recupero e che il contributo non presentasse i caratteri del tributo, cioè la definitiva decurtazione patrimoniale, l'assenza di sinallagma e la destinazione a spese pubbliche (Cass. SU n. 34851 del 2023). Con la sentenza n. 124 del 2025 è venuta meno anche la devoluzione delle controversie sul recupero. Nel corpus le decisioni di primo e secondo grado che, dopo il deposito della sentenza costituzionale, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sui contributi a fondo perduto sono più di quaranta, fra le quali le pronunce conformi della Corte di primo grado di Enna, che riprende i passaggi della sentenza costituzionale sulla natura del contributo (erogazione di denaro dello Stato a operatori privati, non riduzione di un carico tributario) e precisa che il giudizio dovrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini di legge (CGT I Enna n. 740/2026), e della Corte di primo grado di Frosinone, dove l'eccezione era stata proposta dall'Agenzia all'udienza e le spese sono state compensate per la particolare natura della controversia (CGT I Frosinone n. 627/2026). Anche in appello il difetto di giurisdizione è stato dichiarato su controversie relative al recupero e al diniego (CGT II Veneto n. 268/2026), e in primo grado la questione è stata rilevata d'ufficio (CGT I Napoli n. 150/2026).

Restano alcune decisioni di segno diverso. La Corte di secondo grado della Lombardia ha mantenuto la giurisdizione tributaria sugli atti di recupero emessi dopo l'erogazione del contributo, qualificandoli come espressione di una potestà autoritativa di natura tributaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza richiamare la sentenza costituzionale (CGT II Lombardia n. 1255/2026); la Corte di secondo grado del Lazio ha affermato la giurisdizione tributaria sulla comunicazione di scarto dell'istanza per il contributo previsto dall'art. 2 del d.l. n. 73 del 2021, ritenendo la sentenza n. 124 del 2025 riferita a fonti diverse e la pronuncia delle Sezioni Unite non estensibile per analogia (CGT II Lazio n. 2600/2026). Per i giudizi pendenti sul recupero dei contributi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 e dell'art. 1 del d.l. n. 137 del 2020 l'indicazione è univoca: la pronuncia declinatoria è l'esito prevedibile, chiunque sollevi la questione, e la tutela del beneficiario si sposta sulla tempestiva riassunzione davanti al giudice ordinario, dove dovranno essere fatte valere le ragioni di merito, come la rilevanza della trasmissione tardiva della documentazione, che il giudice napoletano non ha esaminato. Per i contributi previsti da fonti diverse la questione non può dirsi definita, e la scelta del giudice va compiuta tenendo conto del contrasto ancora aperto.

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Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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