Giurisprudenza commentata › Contributi straordinari sul settore energetico · merito
Contributo straordinario contro il caro bollette: dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 111 del 2024 e n. 180 del 2025 il prelievo dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, nella formulazione risultante dalla declaratoria parziale sulle accise, è conforme ai principi di capacità contributiva, ragionevolezza e proporzionalità, si applica anche ai produttori di energia da fonti rinnovabili e non costituisce aiuto di Stato; il rimborso della quota riferibile alle accise richiede una domanda specifica e la quantificazione della loro incidenza sulla base imponibile
La Corte lombarda chiude con un rigetto pieno il giudizio di un produttore eolico che chiedeva la restituzione del contributo del 2022, invocando l'estraneità delle rinnovabili alla logica degli extraprofitti, il divieto di aiuti di Stato e il diritto di proprietà. Dopo le due sentenze della Corte costituzionale, la richiesta di sospensione del giudizio è considerata superata e le questioni di legittimità definite. Due profili rendono la decisione utile oltre il caso: il rigetto si estende espressamente alle rinnovabili, e la quota del contributo calcolata sulle accise, l'unico punto dichiarato illegittimo, resta fuori dal giudizio perché la società non l'aveva chiesta né quantificata.
Una società produttrice di energia elettrica da fonte eolica aveva chiesto il rimborso delle somme versate nel 2022 come contributo straordinario contro il caro bollette, sostenendo l'illegittimità costituzionale ed europea del prelievo, aggravata dalla sua applicazione alle imprese delle rinnovabili, già sottoposte ad altri meccanismi di contenimento dei ricavi. La CGT di primo grado di Milano aveva respinto il ricorso. In appello la società chiedeva la sospensione del giudizio in attesa di una nuova decisione costituzionale, deduceva la violazione dell'art. 37 in relazione all'art. 99 del TUIR, all'art. 15-bis del d.l. n. 4 del 2022 e al contributo di solidarietà del 2023, e sollecitava il rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia.
La Corte rigetta l'appello. La sospensione è superata dalla sentenza costituzionale n. 180 del 2025, depositata nel dicembre 2025, che con la n. 111 del 2024 ha definito le questioni sollevate. Sulle accise la Corte osserva che la società non ne aveva chiesto specificamente il rimborso né quantificato l'incidenza sulla base imponibile, sicché il profilo non è oggetto del giudizio. Nel merito richiama la sentenza n. 111 del 2024 sulla non arbitrarietà dell'indice di ricchezza individuato dal legislatore e sulla non discriminatorietà della platea, e l'ordinanza n. 21 del 2025, per escludere duplicazioni d'imposta con il tetto sui ricavi applicato ai produttori di energia elettrica. Esclude l'aiuto di Stato, per l'assenza di un vantaggio selettivo e per la natura di misura di attuazione degli indirizzi europei sulla crisi energetica, e la violazione del diritto di proprietà, recessivo rispetto alla funzione sociale. Rileva infine che la società non aveva fornito alcun elemento documentale dell'irragionevolezza della base imponibile nel suo caso concreto. Le spese seguono la soccombenza.
La sentenza si allinea a un orientamento ormai pressoché uniforme dei giudici di merito, che dopo la sentenza n. 111 del 2024 confermano la legittimità del contributo del 2022 anche nei confronti dei produttori da fonti rinnovabili (CGT II Liguria n. 400/2026; CGT II Lombardia n. 313/2026; CGT II Campania n. 3035/2026; CGT I Trieste n. 142/2026). Le decisioni favorevoli ai contribuenti riguardano oggi profili di quantificazione, non di legittimità: l'esclusione delle accise dalla base imponibile, per effetto della declaratoria parziale, e la neutralizzazione di componenti estranee all'andamento del mercato, come i malfunzionamenti degli impianti eolici che rendono non omogenei i periodi di raffronto (CGT I Milano n. 5085/2025). Sul piano della giurisdizione, alcune pronunce distinguono dal contributo dell'art. 37 i prelievi sugli extraprofitti delle rinnovabili gestiti dal GSE, ritenuti di competenza del giudice amministrativo (CGT I Roma n. 11594/2026).
Per le imprese che hanno ancora giudizi pendenti sul contributo 2022 l'indicazione della sentenza è netta: le censure di principio non hanno più spazio, e l'unica domanda con concrete possibilità di accoglimento è quella sulle accise, che va formulata in modo specifico e corredata della quantificazione della quota di contributo che vi corrisponde; lo stesso vale per i fattori estranei alla congiuntura che abbiano alterato il saldo di raffronto, da provare con documentazione tecnica. La condanna alle spese, a fronte di un primo grado compensato, misura il mutato quadro dopo la sentenza n. 180 del 2025. Per il contributo di solidarietà del 2023, sul quale pendono il giudizio costituzionale e la pregiudiziale europea, si veda nella stessa giornata il commento a CGT I Genova n. 594/2026.