Giurisprudenza commentata › Contributi straordinari sul settore energetico · merito
Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023: il prelievo dell'art. 1, commi 115-119, della legge n. 197 del 2022 individua con sufficiente determinatezza soggetti, base imponibile e aliquota e rispetta i principi di capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza; non dà luogo a doppia imposizione con il contributo straordinario del 2022, che grava su un presupposto diverso; per l'impresa petrolifera, soggetto passivo comunque compreso nel perimetro del regolamento UE 2022/1854, la questione pregiudiziale pendente davanti alla Corte di giustizia sull'estensione della platea non incide sul giudizio
La Corte genovese esamina le due censure che accompagnano quasi tutte le istanze di rimborso del contributo 2023: l'indeterminatezza del presupposto e la sovrapposizione con il contributo del 2022. Sulla prima applica gli argomenti con cui la Corte costituzionale ha salvato il contributo del 2022, ritenendoli trasferibili per identità di ratio; sulla seconda distingue le basi imponibili, il saldo delle operazioni IVA per il 2022 e l'incremento del reddito IRES per il 2023. Il passaggio più utile riguarda però la pregiudiziale europea: la questione rimessa alla Corte di giustizia riguarda l'estensione del contributo a soggetti estranei al perimetro del regolamento UE, e non può giovare a un'impresa petrolifera, che vi rientra comunque.
Una società per azioni a socio unico, attiva nella lavorazione e nel commercio di prodotti petroliferi, aveva chiesto il 15 maggio 2025 il rimborso delle somme versate a titolo di contributo di solidarietà per il 2023 e, formatosi il silenzio-rifiuto, lo aveva impugnato nell'aprile 2026. Sosteneva l'illegittimità del contributo per genericità, indeterminatezza e irragionevolezza del presupposto, in violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, e per la doppia imposizione derivante dal contestuale assoggettamento al contributo straordinario del 2022, in violazione anche degli artt. 41, 42 e 117 della Costituzione in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.
La Corte respinge il ricorso. Rileva anzitutto che la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio sul contributo 2023 rimettendo alla Corte di giustizia la questione della compatibilità con il regolamento UE 2022/1854 dell'estensione del prelievo, oltre ai settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, anche a chi produce, rivende o importa energia elettrica e gas: l'esito non può giovare alla ricorrente, che rientra comunque nella platea. Nel merito ritiene il contributo conforme ai principi costituzionali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale sul contributo del 2022, la n. 111 del 2024 (che la decisione cita in un passaggio anche come n. 114, verosimilmente per un refuso), e osserva che la base imponibile del 2023, ancorata all'incremento del reddito IRES rispetto alla media del quadriennio e limitata al 25 per cento del patrimonio netto, è idonea a intercettare i profitti eccedenti quelli ordinari. Esclude infine la doppia imposizione per la diversità delle basi imponibili e dei periodi di riferimento. Le spese sono compensate in considerazione delle questioni di legittimità ancora pendenti.
La decisione è in linea con l'indirizzo largamente prevalente dei giudici tributari sul contributo 2023, che ne affermano la legittimità costituzionale ed europea richiamando la sentenza n. 111 del 2024 sul contributo del 2022 (CGT I Milano n. 1696/2025; CGT I Arezzo n. 13/2025; CGT I Firenze n. 526/2025). Non mancano tuttavia giudici che hanno ritenuto non manifestamente infondati proprio i profili esaminati a Genova: la Corte di primo grado di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale sul perimetro soggettivo, più ampio di quello del regolamento europeo, sulla base imponibile riferita al reddito IRES complessivo, che attrae al prelievo componenti estranee alla congiuntura energetica, e sulla sovrapposizione con il contributo del 2022 (CGT I Venezia, ord. n. 403/2025). Il rigetto genovese dell'argomento della doppia imposizione si fonda sulla diversità formale delle basi imponibili; resta aperto il profilo, sottoposto alla Corte costituzionale, dell'effetto cumulato dei due prelievi sulla medesima congiuntura.
Il dato più rilevante per le imprese che hanno chiesto il rimborso è il criterio con cui la sentenza neutralizza la pregiudiziale europea. Se la Corte di giustizia dovesse ritenere incompatibile con il regolamento l'estensione del contributo ai soggetti estranei alle attività da esso previste, il beneficio riguarderebbe quei soggetti, non le imprese della raffinazione e del commercio di prodotti petroliferi, comprese nel perimetro unionale. Per queste ultime le possibilità di rimborso dipendono quindi dalle questioni interne (base imponibile, sovrapposizione con il 2022), sulle quali è pendente il giudizio costituzionale; per le imprese elettriche e del gas la pendenza della pregiudiziale rende opportuna, nei giudizi in corso, la richiesta di sospensione o, almeno, la conservazione delle domande. La compensazione delle spese, motivata proprio dalla pendenza delle questioni, indica che il giudice di Genova considera la questione ancora aperta. Sullo stesso tema, per il contributo del 2022, si veda nella stessa giornata il commento a CGT II Lombardia n. 1745/2026.