Giurisprudenza commentata › Accertamento: competenza e validità degli atti · merito
La competenza ad accertare le imposte dirette segue il domicilio fiscale. L'ultima residenza nello Stato rileva per chi risiede in Paesi a fiscalità privilegiata, non per chi si è trasferito nel Regno Unito: se l'eventuale domicilio in Italia è a Milano, l'avviso della Direzione provinciale di Brescia è nullo, senza sanatoria ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
In tema di accertamento delle imposte dirette, la competenza spetta, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, all'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente; si tratta di una competenza funzionale e inderogabile, la cui violazione determina la nullità dell'avviso. Il domicilio nel Comune di ultima residenza, previsto dall'art. 58 per i cittadini considerati residenti ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del TUIR o residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non riguarda chi, non più iscritto all'anagrafe, risieda formalmente in un Paese diverso; per costui la residenza fiscale può fondarsi soltanto sul domicilio in Italia, e la competenza segue il luogo in cui questo si colloca.
L'incompetenza non degrada a vizio formale ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, perché l'avviso di accertamento, frutto di valutazioni di discrezionalità tecnica, è un atto a contenuto variabile e non vincolato; la figura dell'atto vincolato ricorre, in materia tributaria, per gli atti meramente esecutivi.
Articoli 31, 42 e 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articoli 2, commi 2 e 2-bis, e 3, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241; articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212; articolo 4 della Convenzione fra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni; articolo 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Direzione provinciale di Brescia accertava IRPEF e addizionale regionale 2016 sui redditi di lavoro dipendente percepiti fuori dal territorio britannico da un contribuente non iscritto all'anagrafe italiana dal 2014 e residente nel Regno Unito con lo status di «resident non domiciled»; quei redditi, ritenuti non tassati in alcun Paese, erano ripresi come redditi diversi conseguiti all'estero. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso con condanna alle spese per 9.350 euro, desumendo il mancato distacco dall'Italia da un immobile in locazione a Milano, dall'acquisto nel 2021 di un immobile residenziale a Milano e dalla nuova iscrizione anagrafica del 2023, e riteneva competente l'ufficio di Brescia perché fino a marzo 2014 il contribuente risultava residente a Edolo.
La Corte esamina per primo il motivo sull'incompetenza. Esclude il criterio dell'ultimo domicilio prima dell'espatrio, perché nel 2016 il contribuente non era iscritto all'anagrafe né residente in un Paese a fiscalità privilegiata; la residenza fiscale potrebbe al più fondarsi sul domicilio in Italia (Cass. n. 6598/2013; Cass. n. 19843/2024), ma gli elementi forniti dalla stessa Agenzia lo collocano a Milano, in assenza di legami familiari nella provincia di Brescia. Respinge la tesi del vizio formale (Cass. n. 4388/2019; Cass., sez. un., n. 5445/2012; Cass. n. 4516/2012; Cass. n. 332/2016), ritenendo non pertinente Cass. n. 33287/2021, relativa a un atto di contestazione di sanzioni. Accoglie l'appello, con assorbimento delle altre questioni, e compensa le spese del doppio grado.
La sentenza applica alla persona fisica trasferita all'estero la competenza fondata sul domicilio fiscale e la combina con la nozione di domicilio come centro degli affari e degli interessi vitali: gli elementi che l'Ufficio pone a fondamento della residenza diventano il parametro della competenza. Sul vizio formale segue l'indirizzo che esclude l'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 per gli avvisi di accertamento, riservando la figura dell'atto vincolato agli atti conseguenziali come la cartella e l'avviso di mora.
La Corte non stabilisce se nel 2016 il contribuente avesse conservato il domicilio in Italia, questione che dichiara controversa, e lascia assorbite la tassazione dei redditi esteri del «resident non domiciled» alla luce della Convenzione con il Regno Unito, la motivazione dell'avviso e la quantificazione dei redditi, contestata anche per l'inclusione di importi del 2015. Non si sofferma, inoltre, sul criterio dell'art. 58 per i non residenti, legato al Comune di produzione del reddito: la portata della decisione dipende dalla circostanza che gli elementi addotti dall'Ufficio indicavano un Comune estraneo alla sua circoscrizione.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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