Giurisprudenza commentata › Accertamento: competenza e validità degli atti · merito
Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.l. 78/2010, il Centro operativo di Pescara svolge attività di indagine e di supporto alle articolazioni periferiche dell'Agenzia, ma non dispone di potestà impositiva: l'avviso di accertamento deve essere adottato dall'ufficio territorialmente competente. L'atto emesso direttamente dal Centro operativo è illegittimo.
In tema di accertamento, il Centro operativo di Pescara dispone, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, di soli poteri istruttori e di controllo e non anche di poteri impositivi, essendo riservata all'articolazione dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente l'adozione degli atti di accertamento. L'avviso emesso direttamente dal Centro operativo è pertanto illegittimo.
L'accoglimento del ricorso per tale ragione, di carattere assorbente, esonera il giudice dall'esame delle ulteriori censure, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Articolo 28, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articoli 24 e 111 della Costituzione; articolo 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Il Centro operativo di Pescara notificava al contribuente un avviso di accertamento ai fini dell'IRPEF per il 2019, relativo a redditi da locazione di immobili. Il contribuente impugnava l'atto davanti al giudice di primo grado di Roma, articolando più motivi.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso sul solo profilo della competenza, dichiarando assorbite le altre questioni in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass., sez. un., n. 24883/2008; Cass. n. 26242/2014; Cass. n. 9936/2014). Richiama l'ordinanza della Corte di cassazione del 28 dicembre 2025 (Cass. n. 34444/2025, indicata in sentenza con un refuso nel numero), secondo la quale il Centro operativo di Pescara ha soltanto poteri istruttori e di controllo, non impositivi, e l'avviso di accertamento compete all'ufficio territoriale. Compensa le spese in ragione della novità dell'indirizzo di legittimità sul quale la decisione si fonda.
La sentenza applica l'indirizzo espresso dalla sezione tributaria con l'ordinanza del dicembre 2025, che, in un giudizio relativo a un atto del Centro operativo, ha cassato la decisione di merito e accolto nel merito il ricorso originario del contribuente. La questione ha portata generale, perché il Centro operativo svolge attività di controllo accentrato su intere categorie di contribuenti e di redditi, e la qualificazione dei suoi poteri incide sulla validità di un numero rilevante di atti.
La motivazione è essenziale e si fonda interamente sul precedente di legittimità, senza esaminare l'eventuale partecipazione dell'ufficio territoriale all'adozione dell'atto né le norme organizzative interne dell'Agenzia. La tenuta della soluzione dipende dal consolidamento dell'indirizzo in sede di legittimità; nel frattempo, per gli atti emessi dal Centro operativo, il difetto di potere impositivo costituisce un motivo di ricorso da dedurre espressamente fin dal primo grado, verificando nell'atto quale struttura ne risulti autrice e sottoscrittrice.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.