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Giurisprudenza commentata › Accertamento: onere della prova e presunzioni · merito

Presunzione di cessione da differenze inventariali: la prova contraria del contribuente e l'onere circostanziato dell'Amministrazione

La presunzione di cessione derivante dalla mancata corrispondenza fra giacenze fisiche e risultanze contabili non opera in modo assoluto quando il contribuente fornisca una giustificazione documentale o logica della diversa collocazione dei beni; grava sull'Amministrazione l'onere di provare in modo circostanziato la violazione contestata.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, sez. 2, sentenza 26 marzo 2026, n. 396DecisioneRicorso accolto · esito favorevole al contribuenteOggettoAvvisi di accertamento IVA e IRAP · periodo 2018

1.Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, la presunzione di cessione di beni derivante dalla mancata corrispondenza fra le giacenze fisiche di magazzino e le risultanze contabili, prevista dal d.P.R. n. 441 del 1997, non opera in modo assoluto qualora il contribuente fornisca una prova documentale o logica idonea a giustificare la diversa collocazione fisica dei beni, in coerenza con le esigenze operative e di sicurezza dell'attività svolta.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, spetta all'Amministrazione l'onere di provare in modo circostanziato e puntuale le violazioni contestate: la pretesa non può fondarsi su presunzioni prive di riscontro analitico, né reggere quando il contribuente abbia offerto in sede di contraddittorio spiegazioni plausibili che rendano la prova insufficiente o contraddittoria.

2.Riferimenti normativi

D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441; articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articoli 2727 e 2729 del codice civile.

3.Fatto e decisione

L'Ufficio accertava nei confronti di una società di autoriparazioni ricavi non dichiarati per oltre ventitremila euro, desumendo la cessione in nero di ricambi dalla differenza fra le giacenze rilevate in sede di verifica e quelle risultanti dalle scritture.

La Corte accoglie il ricorso. Rileva che il contribuente aveva giustificato la diversa collocazione dei beni con ragioni operative e di sicurezza connesse all'attività, allegando elementi non smentiti dall'Ufficio, e che l'accertamento non conteneva un riscontro analitico delle movimentazioni. Applica quindi la regola di giudizio dell'articolo 7, comma 5-bis, ritenendo la prova offerta dall'Amministrazione insufficiente e contraddittoria.

4.Collocazione nell'orientamento

La presunzione di cessione fondata sulle differenze inventariali è strumento accertativo di larga applicazione e la giurisprudenza ne ammette il superamento mediante prova contraria; il punto controverso è il grado di analiticità richiesto all'Ufficio quando il contribuente offra una spiegazione alternativa.

Dopo l'introduzione dell'articolo 7, comma 5-bis, le Corti di merito valorizzano con crescente frequenza la regola di giudizio ivi contenuta, dichiarando insufficiente la prova presuntiva non corroborata da riscontri. È uno degli effetti più visibili della riforma processuale del 2022 sul contenzioso in materia di accertamento.

Pubblicato il 16 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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