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Detrazione per la riqualificazione energetica: l'omessa comunicazione all'ENEA è causa di decadenza dal beneficio, perché l'adempimento è funzionale al controllo tecnico sulla spettanza dell'agevolazione

La trasmissione all'ENEA dei dati dell'intervento nel termine dell'art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 è un obbligo strumentale al riconoscimento dell'ecobonus, e la sua omissione comporta la decadenza dalla detrazione, perché impedisce la verifica tecnica riservata all'ente. La regola vale per la riqualificazione energetica e non per gli interventi di ristrutturazione con risparmio energetico, per i quali la comunicazione ha funzione di solo monitoraggio.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, sez. 2, sentenza 4 maggio 2026, n. 333DecisioneRicorsi riuniti respinti · esito favorevole all'ufficio · spese compensateOggettoAvvisi di accertamento e cartelle di pagamento · IRPEF, detrazioni per riqualificazione energetica 2020 e 2021

1.Massima

In tema di detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la trasmissione all'ENEA dei dati dell'intervento entro il termine previsto dall'art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 è configurata dalla norma come obbligo strumentale al riconoscimento del beneficio, e la sua omissione ne comporta la decadenza. L'adempimento consente all'ente le verifiche tecniche sul rispetto dei requisiti di accesso all'agevolazione, e la sua mancanza costituisce un ostacolo oggettivo alla valutazione delle opere eseguite.

Diversa è la disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia con effetti di risparmio energetico, per i quali la comunicazione prevista dall'art. 16, comma 2-bis, del d.l. n. 63 del 2013 assolve a una funzione di monitoraggio e la sua omissione non fa perdere la detrazione. Le comunicazioni relative al controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 sono atti facoltativamente impugnabili: la loro impugnazione è ammissibile, ferma la necessità di impugnare la cartella successivamente notificata.

2.Riferimenti normativi

Articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007; articoli 14 e 16, comma 2-bis, del d.l. 4 giugno 2013, n. 63; articolo 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articoli 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

3.Fatto e decisione

Due contribuenti, una persona fisica e una società in accomandita semplice, impugnavano con quattro ricorsi riuniti gli avvisi di accertamento e le cartelle con cui l'Ufficio disconosceva, per il 2020 e il 2021, la detrazione per interventi di riqualificazione energetica, in ragione dell'omessa comunicazione all'ENEA. L'Ufficio eccepiva l'inammissibilità dei ricorsi proposti contro le comunicazioni del controllo formale e chiedeva il rigetto nel merito.

La Corte respinge l'eccezione preliminare, qualificando le comunicazioni dell'art. 36-ter come atti facoltativamente impugnabili, e giudica generico il motivo sul difetto di motivazione. Nel merito, afferma la natura decadenziale dell'adempimento richiamando Cass. n. 34151 del 2022 e n. 15178 del 2024; dà atto del diverso indirizzo espresso da Cass. n. 7657 del 2024, ma osserva che negare l'obbligatorietà degli adempimenti dell'art. 4 del decreto ministeriale li renderebbe superflui, a cominciare dall'asseverazione tecnica, con il rischio di agevolare interventi non meritevoli. Distingue infine gli interventi di riqualificazione energetica, sui quali l'ENEA svolge verifiche tecniche, da quelli di ristrutturazione con risparmio energetico, sui quali svolge un mero monitoraggio. Respinge i ricorsi e compensa le spese per l'oscillazione della giurisprudenza.

4.Collocazione nell'orientamento

La sentenza si inserisce in un contrasto che la Corte di cassazione ha attraversato in senso opposto a quello qui seguito. All'indirizzo del 2022 e del maggio 2024, che ravvisa nella comunicazione all'ENEA una condizione della detrazione, si è contrapposto quello espresso da Cass. n. 7657 del 2024 e, nel giugno 2025, da Cass. n. 15215, n. 16109 e n. 16423, secondo cui l'inosservanza del termine non è causa di decadenza, perché nessuna norma primaria la prevede e l'adempimento ha finalità statistica e di monitoraggio. La decisione di merito, deliberata nel febbraio 2026, dà atto del revirement del 2024 ma non delle pronunce del 2025, che ne costituiscono la conferma più recente, e adotta una soluzione che l'indirizzo di legittimità oggi prevalente non condivide.

La distinzione tracciata fra riqualificazione energetica e ristrutturazione con risparmio energetico riprende una linea presente nella prassi ministeriale sul comma 2-bis dell'art. 16, ma non basta a risolvere il contrasto, perché le pronunce del 2025 riguardano proprio la comunicazione dell'art. 4 del decreto del 2007. La sentenza è quindi esposta in appello, e per i contribuenti che abbiano omesso o ritardato la comunicazione la giurisprudenza di legittimità offre oggi un argomento più solido di quello che il giudice fiorentino ha ritenuto di seguire. Resta acquisito, in senso favorevole al contribuente, il profilo processuale: l'impugnazione delle comunicazioni del controllo formale è ammessa e non pregiudica, né sostituisce, quella della cartella.

Pubblicato il 25 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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