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Crediti d'imposta inesistenti e non spettanti: efficacia retroattiva della nuova definizione e termine di decadenza applicabile

La distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti, ridefinita dal d.lgs. n. 87 del 2024, ha efficacia retroattiva e si applica ai rapporti non esauriti: la contestazione che investa il carattere innovativo di attività realmente svolte qualifica il credito come non spettante, con applicazione del termine di decadenza ordinario.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, sez. 6, sentenza 28 maggio 2026, n. 1223DecisioneRicorso accolto · esito favorevole al contribuenteOggettoAtto di recupero · credito per ricerca e sviluppo · periodo 2018

1.Massima

La distinzione fra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti, come ridefinita dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, e interpretata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25018 del 2024, ha efficacia retroattiva e si applica a tutti i rapporti non ancora esauriti. Sono inesistenti i crediti per i quali mancano i requisiti oggettivi o soggettivi, ovvero per i quali tali requisiti siano oggetto di rappresentazioni fraudolente; sono non spettanti quelli fruiti in violazione delle modalità di utilizzo, in misura eccedente, o fondati su fatti che, pur reali, non rientrano nella disciplina attributiva per difetto di ulteriori elementi o di particolari qualità.

Ne consegue che la contestazione relativa alla novità e al carattere innovativo di un credito per ricerca e sviluppo, fondato su progetti reali e su attività effettivamente svolte, qualifica il credito come non spettante e non come inesistente, con applicazione del termine di decadenza ordinario e non di quello lungo.

2.Riferimenti normativi

Articolo 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come introdotte dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87; articolo 27, commi 16 e 17, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185; articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; articolo 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145.

3.Fatto e decisione

L'Ufficio recuperava, qualificandolo come inesistente, il credito per ricerca e sviluppo relativo al periodo 2018, per oltre centoseimila euro, contestando l'assenza dei requisiti di novità e di innovazione delle attività. La società eccepiva l'errata qualificazione del credito e la tardività dell'atto.

La Corte accoglie il ricorso. Applica la nuova definizione, ritenendola di efficacia retroattiva in quanto ricognitiva, e osserva che l'esistenza materiale dei progetti e l'effettivo svolgimento delle attività non erano contestati: la censura investiva la riconducibilità delle attività alla disciplina agevolativa, profilo che integra la figura del credito non spettante. Ne discende l'applicazione del termine ordinario e la tardività dell'atto di recupero, con assorbimento della censura sul contraddittorio preventivo.

4.Collocazione nell'orientamento

La qualificazione del credito è divenuta, dopo la riforma del 2024, il punto decisivo del contenzioso sui crediti agevolativi: da essa dipendono il termine di decadenza, la misura della sanzione e la rilevanza penale della condotta.

Nel merito si va consolidando la lettura accolta nella decisione: la contestazione che investe la qualificazione tecnica dell'attività, senza negarne l'esistenza, non integra inesistenza del credito. È impostazione che restringe sensibilmente l'area del termine ottennale e che, applicata ai recuperi sul credito per ricerca e sviluppo relativi ad annualità ormai remote, ne travolge una parte rilevante.

Pubblicato il 10 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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