Giurisprudenza commentata › Crediti d'imposta: decadenza e sanzioni · merito
La distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti, ridefinita dal d.lgs. n. 87 del 2024, ha efficacia retroattiva e si applica ai rapporti non esauriti: la contestazione che investa il carattere innovativo di attività realmente svolte qualifica il credito come non spettante, con applicazione del termine di decadenza ordinario.
La distinzione fra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti, come ridefinita dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, e interpretata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25018 del 2024, ha efficacia retroattiva e si applica a tutti i rapporti non ancora esauriti. Sono inesistenti i crediti per i quali mancano i requisiti oggettivi o soggettivi, ovvero per i quali tali requisiti siano oggetto di rappresentazioni fraudolente; sono non spettanti quelli fruiti in violazione delle modalità di utilizzo, in misura eccedente, o fondati su fatti che, pur reali, non rientrano nella disciplina attributiva per difetto di ulteriori elementi o di particolari qualità.
Ne consegue che la contestazione relativa alla novità e al carattere innovativo di un credito per ricerca e sviluppo, fondato su progetti reali e su attività effettivamente svolte, qualifica il credito come non spettante e non come inesistente, con applicazione del termine di decadenza ordinario e non di quello lungo.
Articolo 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come introdotte dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87; articolo 27, commi 16 e 17, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185; articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; articolo 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145.
L'Ufficio recuperava, qualificandolo come inesistente, il credito per ricerca e sviluppo relativo al periodo 2018, per oltre centoseimila euro, contestando l'assenza dei requisiti di novità e di innovazione delle attività. La società eccepiva l'errata qualificazione del credito e la tardività dell'atto.
La Corte accoglie il ricorso. Applica la nuova definizione, ritenendola di efficacia retroattiva in quanto ricognitiva, e osserva che l'esistenza materiale dei progetti e l'effettivo svolgimento delle attività non erano contestati: la censura investiva la riconducibilità delle attività alla disciplina agevolativa, profilo che integra la figura del credito non spettante. Ne discende l'applicazione del termine ordinario e la tardività dell'atto di recupero, con assorbimento della censura sul contraddittorio preventivo.
La qualificazione del credito è divenuta, dopo la riforma del 2024, il punto decisivo del contenzioso sui crediti agevolativi: da essa dipendono il termine di decadenza, la misura della sanzione e la rilevanza penale della condotta.
Nel merito si va consolidando la lettura accolta nella decisione: la contestazione che investe la qualificazione tecnica dell'attività, senza negarne l'esistenza, non integra inesistenza del credito. È impostazione che restringe sensibilmente l'area del termine ottennale e che, applicata ai recuperi sul credito per ricerca e sviluppo relativi ad annualità ormai remote, ne travolge una parte rilevante.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.