Giurisprudenza commentata › Operazioni inesistenti e detrazione IVA · merito
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e fornire indizi idonei a mettere sull'avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto; incombe al contribuente la prova di avere agito senza consapevolezza e con la diligenza massima esigibile.
In tema di detrazione dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione ha l'onere di provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario, fornendo indizi idonei a mettere sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto circa la finalizzazione dell'operazione all'evasione; incombe sul contribuente la prova contraria di avere agito in assenza di consapevolezza e di avere adoperato la diligenza massima esigibile.
Nella frode carosello la prova della connivenza può essere desunta anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti: rilevano a tal fine le anomalie sintomatiche quali la divergenza fra luogo effettivo di scarico e luogo indicato in fattura, l'assenza di strutture idonee in capo al fornitore e la difformità dei percorsi di trasporto.
Articoli 19 e 63, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 2697 e 2729 del codice civile; articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
A seguito di indagine penale a carico dei fornitori, l'Ufficio contestava alla società la detrazione dell'IVA su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, inserite in una frode carosello transnazionale. La contribuente eccepiva l'omesso contraddittorio endoprocedimentale e negava la propria consapevolezza.
La Corte respinge il ricorso. Ritiene assolto l'onere probatorio dell'Ufficio, che ha allegato la fittizietà dei cedenti e un fascio di anomalie oggettive — assenza di strutture, incongruenze nei luoghi di scarico e nei tragitti — idonee a rendere percepibile l'irregolarità a un operatore mediamente avveduto. La contribuente, per contro, non ha offerto elementi che documentino le verifiche compiute sui fornitori né la diligenza adottata nella scelta dei partner commerciali.
Lo schema probatorio applicato è quello consolidato in sede di legittimità e di matrice eurounitaria: due fasi, con l'Ufficio gravato della prova degli indizi di consapevolezza e il contribuente della prova liberatoria sulla diligenza.
Nel merito la differenza fra decisioni favorevoli e sfavorevoli passa quasi sempre per la seconda fase: le prime riguardano contribuenti che hanno documentato controlli sui fornitori, verifiche di operatività, corrispondenza commerciale; le seconde, come la presente, difese affidate alla sola negazione della consapevolezza. La regolarità formale della fattura e del pagamento non è considerata sufficiente.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.