Giurisprudenza commentata › Operazioni inesistenti e detrazione IVA · merito
L'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza dell'acquirente: la sola divergenza fra il soggetto emittente la fattura e quello indicato nel documento di accompagnamento non è sufficiente, e la diligenza esigibile non può comprendere controlli che solo l'Amministrazione ha i mezzi per compiere.
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione ha l'onere di provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza dell'acquirente che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della sostanziale inesistenza del contraente usando l'ordinaria diligenza.
La sola circostanza che il soggetto emittente la fattura non coincida con quello indicato nel documento di accompagnamento non è sufficiente a fondare la pretesa, avendo i due documenti natura e finalità diverse e potendo il contribuente aver operato come intermediario commerciale. La buona fede non può essere esclusa in difetto di elementi presuntivi oggettivi, e la diligenza esigibile non può spingersi a controlli complessi che solo l'Amministrazione ha i mezzi per compiere. L'assoluzione penale irrevocabile perché il fatto non sussiste esplica efficacia nel processo tributario nei limiti dell'accertamento dei fatti materiali.
Articolo 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 21, comma 7, del medesimo decreto; articolo 2729 del codice civile; articolo 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
L'Ufficio recuperava l'IVA per i periodi 2014 e 2015, per complessivi novantottomila euro, ritenendo soggettivamente inesistenti le operazioni sulla base della divergenza fra l'emittente delle fatture e il soggetto indicato nei documenti amministrativi di accompagnamento.
La Corte accoglie il ricorso. Osserva che i due documenti assolvono funzioni distinte — fiscale l'uno, di circolazione del prodotto l'altro — e che la divergenza è compatibile con l'intermediazione commerciale; in difetto di ulteriori elementi presuntivi non è provata né la fittizietà né la consapevolezza. Valorizza inoltre l'assoluzione penale irrevocabile del legale rappresentante, nei limiti dell'accertamento dei fatti materiali.
Lo schema probatorio è il medesimo applicato nelle decisioni di segno opposto: ciò che cambia è la consistenza degli indizi. Qui l'Ufficio si era fondato su un elemento unico e di per sé equivoco, mentre nelle fattispecie di rigetto ricorrono fasci di anomalie convergenti — assenza di strutture, incongruenze nei trasporti, tempistiche implausibili.
La decisione è utile anche per il rilievo sui limiti della diligenza esigibile: il contribuente non è tenuto a verifiche che presuppongono poteri istruttori pubblici. L'argomento delimita la prova liberatoria richiesta al cessionario.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.