Giurisprudenza commentata › IVA: esenzioni e aliquote ridotte
Per effetto della norma di interpretazione autentica dell'articolo 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, l'esenzione e le aliquote ridotte previste per il trasporto di persone si applicano anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, purché abbiano a oggetto esclusivamente il trasporto e non comprendano servizi ulteriori diversi da quelli accessori.
Per effetto dell'articolo 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, convertito dalla l. n. 91 del 2022, norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva salvi i rapporti esauriti, l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1972 e le aliquote ridotte di cui alla Tabella A, parti II-bis e III, si applicano anche alle prestazioni di trasporto di persone rese per finalità turistico-ricreative, purché abbiano a oggetto esclusivamente il trasporto e non comprendano servizi ulteriori diversi da quelli accessori.
La finalità turistico-ricreativa non muta la natura oggettiva della prestazione di trasporto, salvo che si configuri una prestazione complessa nella quale il trasferimento sia meramente strumentale rispetto ad attività ulteriori prive di carattere accessorio. Secondo il canone eurounitario, una prestazione è accessoria quando non costituisce per il cliente un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale. L'accertamento in concreto della posizione di accessorietà è riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità mediante la contrapposizione di una lettura alternativa del compendio istruttorio.
Articolo 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e Tabella A, parti II-bis e III, allegata al medesimo decreto; articolo 36-bis del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla l. 15 luglio 2022, n. 91.
L'avviso di accertamento, relativo al periodo d'imposta 2008, recuperava l'IVA su operazioni che la società di navigazione aveva trattato come esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 14, del decreto IVA. Il giudice di primo grado annullava l'atto per difetto della delega di firma.
Il giudice d'appello, riconosciuta la ritualità della delega, escludeva l'esenzione — non trattandosi di trasporto di piazza — ma qualificava l'attività come mero trasporto, con applicazione dell'aliquota ridotta del dieci per cento, ritenendo che il prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere costituisse prestazione accessoria rispetto al trasferimento verso le isole.
L'Agenzia delle entrate deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1972 e della Tabella A allegata al medesimo decreto, per avere il giudice d'appello qualificato l'attività come mero trasporto di persone, con applicazione dell'aliquota ridotta, nonostante l'organizzazione di escursioni con prelievo dei passeggeri presso le strutture alberghiere.
Secondo la ricorrente la fattispecie integrava una prestazione complessa, rispetto alla quale il trasferimento marittimo assumeva carattere meramente strumentale, con conseguente assoggettamento all'aliquota ordinaria.
L'Agenzia delle entrate deduceva che l'organizzazione di escursioni con prelievo dei passeggeri presso gli alberghi configurasse una prestazione complessa, rispetto alla quale il trasporto sarebbe stato meramente strumentale, con conseguente applicazione dell'aliquota ordinaria.
La Corte rigetta il ricorso. Muove dalla norma di interpretazione autentica, che ha chiarito l'irrilevanza della finalità turistico-ricreativa ai fini della qualificazione oggettiva del trasporto, e richiama il criterio eurounitario di accessorietà: la prestazione ulteriore non ha autonomia quando per il cliente non costituisce un fine a sé stante ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale.
L'accertamento sulla posizione di accessorietà appartiene al giudice di merito e, nella specie, risulta compiuto con motivazione idonea; la censura, risolvendosi nella proposta di una diversa lettura del materiale istruttorio, non è ammissibile in sede di legittimità.
L'articolo 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1972 esenta dall'imposta le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza; la Tabella A, parti II-bis e III, assoggetta ad aliquota ridotta le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.
L'articolo 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, convertito dalla l. n. 91 del 2022, ha qualificato come norma di interpretazione autentica la disposizione secondo cui i regimi predetti si applicano anche alle prestazioni di trasporto rese per finalità turistico-ricreative, purché abbiano a oggetto esclusivamente il trasporto: la disposizione opera retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
La qualificazione della prestazione complessa segue il criterio elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: la prestazione è accessoria quando non costituisce per il cliente un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale; l'accertamento in concreto compete al giudice di merito.
Dopo l'intervento interpretativo del 2022 l'indirizzo è stabile nel senso che la destinazione turistica del trasporto non ne altera il regime, e le controversie si spostano sulla qualificazione della singola operazione. La linea di confine è quella fra prestazione accessoria e prestazione autonoma, definita secondo il criterio elaborato dalla Corte di giustizia e recepito in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità.
Le decisioni favorevoli all'Amministrazione riguardano tipicamente fattispecie nelle quali l'operatore fornisce un pacchetto di servizi — visite guidate, ristorazione, intrattenimento — rispetto al quale il trasferimento è strumentale; quelle favorevoli al contribuente, come la presente, fattispecie di trasporto con servizi di supporto privi di autonomia economica.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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