MassimarIA

Giurisprudenza commentata › Imposte dirette: proventi illeciti · merito

Proventi illeciti e IRPEF: non sono tassabili i proventi che, al momento dell'accertamento, non sono più nel possesso del contribuente perché sottoposti a sequestro penale preventivo, anche se il sequestro è intervenuto in un periodo d'imposta successivo a quello della percezione

Se al momento dell'accertamento i proventi illeciti non sono più nella disponibilità del contribuente perché sottoposti a sequestro, manca il presupposto dell'imposizione, anche quando il sequestro è successivo al periodo d'imposta della percezione. La tassabilità segue le vicende del processo penale: se il contribuente rientra nel possesso, i proventi sono tassati e il termine per l'accertamento decorre da quel momento.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 2, sentenza 27 luglio 2026, n. 5187DecisioneAppello della contribuente accolto · sentenza della CGT di primo grado di Messina riformata · avviso annullato nei sensi e limiti indicati in motivazione · esito favorevole al contribuente · spese del doppio grado compensateOggettoAvviso di accertamento IRPEF 2017 · proventi della distrazione di immobili sociali, sottoposti a sequestro penale preventivo

1.Massima

In tema di IRPEF, i proventi di attività illecita non sono tassabili ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 se al momento dell'accertamento non sono più nel possesso del contribuente, a prescindere dalla coincidenza fra il periodo d'imposta della percezione e quello del provvedimento ablatorio; la regola si applica anche al ricavato della vendita di beni distratti sottoposto a sequestro penale preventivo, con processo penale pendente, perché senza disponibilità della ricchezza viene meno il presupposto dell'imposizione personale.

Se il contribuente rientra in tutto o in parte nel possesso dei proventi, questi sono tassabili in pari misura e solo da allora decorre il termine per l'accertamento. Il contraddittorio procedimentale non è previsto a pena di nullità nell'accertamento dei redditi, e la consegna del processo verbale di constatazione soddisfa l'obbligo di informazione.

2.Riferimenti normativi

Articolo 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, nella formulazione applicabile ratione temporis; articolo 53 della Costituzione.

3.Fatto e decisione

Una contribuente aveva acquistato nel 2017 immobili di una società di cui era socia, compensando il prezzo con l'estinzione di precedenti prestiti infruttiferi alla società e, in misura molto inferiore, con l'accollo del mutuo residuo; nel 2018 li rivendeva a terzi, nel 2019 la società falliva e nel 2021 il ricavato delle vendite era sottoposto a sequestro penale preventivo. Nel 2023, dopo una verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia accertava ai fini IRPEF per il 2017 i proventi illeciti della distrazione. Il giudice di primo grado di Messina rigettava il ricorso, ritenendo rilevante il solo provvedimento ablatorio intervenuto nel periodo d'imposta della percezione. In appello la contribuente riproponeva il difetto di contraddittorio, negava l'esistenza dell'illecito o comunque di proventi illeciti, invocando l'art. 14 della legge n. 537 del 1993, e segnalava la pendenza del processo penale in primo grado.

La Corte respinge il motivo sul contraddittorio e ritiene pacifica la distrazione, perché la restituzione dei finanziamenti dei soci doveva seguire il pagamento dei creditori sociali, rimasti insoddisfatti (Cass. n. 28629/2021). Accoglie invece il terzo motivo, dando atto di un contrasto di legittimità: aderisce a Cass. n. 33967/2024 e qualifica come obiter dictum la critica di Cass. n. 9263/2026, resa su un caso diverso in fatto, nel quale i proventi erano stati restituiti dopo l'accertamento. All'argomento della periodicità dell'obbligazione tributaria oppone il principio nemo tenetur se detegere, che a suo avviso esclude in radice la dichiarazione, e la non equiparabilità fra redditi leciti e proventi di gravi delitti come la bancarotta fraudolenta; ritiene reversibile quello dell'eguaglianza, e la disparità riassorbibile con l'autotutela o la restituzione dell'indebito. Annulla l'atto «nei sensi e limiti indicati in motivazione» e compensa le spese del doppio grado per novità e complessità della questione.

4.Collocazione nell'orientamento

La sentenza prende posizione su un contrasto attuale nella giurisprudenza di legittimità, relativo alla rilevanza della perdita del possesso intervenuta in un periodo d'imposta successivo alla percezione. Il collegio sceglie Cass. n. 33967/2024, valorizzando l'analogia della sequenza temporale, e si confronta in modo argomentato con Cass. n. 9263/2026, che limita l'effetto escludente ai provvedimenti intervenuti nello stesso periodo d'imposta e della quale ridimensiona la portata. La massima della pronuncia del 2024 è peraltro riferita ai rapporti fra confisca e imposizione «nello stesso periodo di imposta»: la lettura più ampia è tratta dalla motivazione.

Il principio, enunciato per la confisca concretamente realizzata con spossessamento del contribuente, è applicato a un sequestro preventivo con processo penale pendente, con una perdita della disponibilità che la sentenza stessa qualifica come almeno temporanea. La decisione lega la tassabilità agli esiti di quel processo e fa decorrere il termine di accertamento dal rientro nel possesso, senza indicarne il fondamento normativo né il coordinamento con i termini ordinari. Il dispositivo annulla l'atto «nei sensi e limiti indicati in motivazione», ma la motivazione non individua una parte della pretesa che resti ferma: l'unico limite enunciato è la riserva di tassazione in caso di rientro nel possesso. Non sono esaminate autonomamente le sanzioni per infedele dichiarazione.

Pubblicato il 12 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

CondividiLinkedInPostaWhatsAppXFacebookScarica il PDF