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Giurisprudenza commentata › Contributi alle autorità indipendenti: finanziamento dell'AGCM · merito

Contributo per il funzionamento dell'AGCM: il tetto massimo di contribuzione si applica al gruppo di società unitariamente inteso, e la FAQ D.4 bis, che non estende l'effetto del tetto alle società italiane controllate direttamente dalla capogruppo estera e non dalla capogruppo italiana, è priva di base normativa e discriminatoria

Il tetto massimo del contributo all'AGCM si applica al gruppo di società legate dal controllo dell'art. 2359 c.c., per evitare che alcuni operatori divengano super-finanziatori dell'Autorità. La FAQ che, fra società tutte stabilmente organizzate in Italia, nega l'effetto del tetto a quelle controllate direttamente dalla capogruppo estera e non dalla capogruppo italiana non ha base nell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990 ed è discriminatoria.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2, sentenza 17 luglio 2026, n. 4602DecisioneAppello dell'AGCM respinto · esito favorevole al contribuente · spese del grado a carico dell'appellante, liquidate in 2.000,00 euro oltre accessoriOggettoAccertamento del contributo per il funzionamento dell'AGCM · 2023 · gruppo con capogruppo estera · importo complessivamente richiesto alle società del gruppo di 675.240,84 euro a fronte del tetto di 290.000 euro

1.Massima

In tema di contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le FAQ dell'Autorità non innovano la disciplina dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990 e sono legittime nei limiti in cui ne costituiscano mera esegesi. Sono tali le FAQ che assoggettano le società estere al contributo in ragione della sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e che applicano il tetto massimo, pari per il 2023 a 290.000 euro, al gruppo di società definito dal controllo dell'art. 2359 c.c.

È invece priva di base normativa la FAQ D.4 bis, secondo cui il pagamento del contributo da parte della capogruppo italiana non esonera le società italiane controllate direttamente dalla capogruppo estera: la sede della capogruppo è irrilevante ai fini della stabile organizzazione, e la regola attribuirebbe ai gruppi con capogruppo estera la posizione di super-finanziatori esclusa per quelli nazionali, con indebita discriminazione.

2.Riferimenti normativi

Articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, introdotti dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; articoli 2, 3 e 6 della legge n. 287 del 1990; articolo 2359 del codice civile.

3.Fatto e decisione

Una società di capitali di diritto francese con stabile organizzazione in Italia, parte di un gruppo facente capo a una società di diritto francese, impugnava l'accertamento del contributo all'AGCM per il 2023, sostenendo che l'Autorità, nel chiedere alle società del gruppo operanti in Italia complessivi 675.240,84 euro, avesse omesso di applicare il tetto di gruppo di 290.000 euro; le società del gruppo agivano per l'annullamento in misura proporzionale dei rispettivi accertamenti, così da ricondurre entro quel limite le somme dovute e versate. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 5410/2025, accoglieva il ricorso; l'Autorità appellava, deducendo la violazione dei commi 7-ter e 7-quater quanto all'assoggettabilità dei gruppi.

La Corte respinge l'appello. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, che ha ritenuto il tetto coerente con l'esigenza di evitare che alcuni operatori divengano super-finanziatori dell'Autorità, condivide le FAQ B.1 e B.3 sui soggetti tenuti e sulle società estere e la FAQ D.4 sul tetto per i gruppi di società controllate, impostazione condivisa da entrambe le parti. Oggetto del giudizio è la FAQ D.4 bis, di cui l'atto costituisce mera applicazione: l'Autorità la fondava sul luogo di esercizio della direzione e del controllo, ma il Collegio la ritiene priva di base normativa, perché la sede estera della capogruppo non incide sulla stabile organizzazione e la regola esporrebbe i gruppi con capogruppo estera alla posizione di super-finanziatori vietata a quelli nazionali.

4.Collocazione nell'orientamento

La sentenza non richiama altri precedenti sul contributo, salvo la sentenza n. 269 del 2017 della Corte costituzionale, da cui trae la ratio del tetto e i principi di proporzionalità e non discriminazione; dà atto che la contribuente aveva elencato numerosi precedenti favorevoli, senza indicarli. Il tratto distintivo della decisione è che il Collegio non contesta l'impianto delle FAQ, di cui condivide la nozione di gruppo fondata sul controllo e la limitazione dell'obbligo alle società stabilmente presenti in Italia, ma ne isola la regola che, fra società tutte stabilmente organizzate nel territorio nazionale, fa dipendere il tetto dalla sede della capogruppo.

Restano aperti alcuni profili. La decisione non indica come il tetto debba ripartirsi fra le società del gruppo né se l'esito comporti l'annullamento integrale dell'atto o la riduzione proporzionale prospettata, limitandosi a respingere l'appello. All'argomento dell'Autorità sul parallelismo fra il criterio territoriale previsto per le società estere e quello dei rapporti di controllo, il Collegio replica con l'irrilevanza della sede della capogruppo e con il rischio di discriminazione, senza esaminare partitamente la situazione dei gruppi diretti e controllati dall'estero.

Pubblicato il 14 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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