Giurisprudenza commentata › Imposta sulle successioni e donazioni · merito
Il curatore dell'eredità giacente è tenuto alla sola presentazione della dichiarazione di successione, ma non è soggetto passivo dell'imposta: la responsabilità dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. 346/1990 presuppone il possesso dei beni ereditari, mentre il curatore ne ha la mera detenzione quale ausiliario del giudice. Se manca la soggettività passiva, le questioni sulla base imponibile e sulle sanzioni restano assorbite.
In tema di imposta sulle successioni, il curatore dell'eredità giacente non è soggetto passivo dell'imposta e non è tenuto al suo pagamento. La responsabilità prevista dall'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, limitata al valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti, presuppone un possesso che il curatore non esercita: egli è un ausiliario del giudice che amministra provvisoriamente il patrimonio sotto la vigilanza del tribunale, e ne ha la mera detenzione per conto altrui, senza animus né corpus ai sensi dell'art. 1140 c.c.
Dal combinato disposto degli artt. 5 e 28 del d.lgs. n. 346 del 1990 emerge la distinzione fra i soggetti passivi dell'imposta, eredi e legatari, e i soggetti obbligati soltanto alla presentazione della dichiarazione, fra i quali il curatore. Quando, per assenza e rinuncia di tutti i successibili, l'eredità è destinata alla devoluzione allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c., la pretesa impositiva verso la curatela è priva di razionalità, perché il patrimonio è destinato a un ente che lo acquisirebbe in esenzione.
Articoli 5, 9, comma 2, 28, comma 2, e 36, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; articoli 528, 586 e 1140 del codice civile; articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile; articolo 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'Ufficio notificava alla curatela di un'eredità giacente un avviso di liquidazione per imposte di successione, ipotecaria e catastale e sanzioni, per complessivi 81.119 euro. La curatela deduceva la carenza di soggettività passiva, la destinazione dell'asse allo Stato per assenza e rinuncia dei successibili, l'erronea applicazione della presunzione del 10 per cento per denaro e mobilia nonostante il verbale notarile di apertura della cassetta di sicurezza, il mancato scomputo delle passività bancarie e l'illegittimità delle sanzioni per tardività, imputata ai tempi della procedura. L'Ufficio opponeva che il curatore è responsabile d'imposta nei limiti dei beni posseduti, richiamando l'indirizzo di legittimità, e che la devoluzione allo Stato non era stata ancora disposta.
La Corte accoglie il ricorso sulla questione preliminare della soggettività passiva, che assorbe ogni altra. Dà atto del contrasto fra l'indirizzo di legittimità invocato dall'Ufficio e quello, definito compatto e diffuso, della giurisprudenza di merito, al quale dichiara di aderire, e articola tre argomenti: il curatore è detentore e non possessore; il suo obbligo è soltanto dichiarativo; la pretesa è irrazionale quando l'epilogo fisiologico della procedura è la devoluzione allo Stato in esenzione. Annulla l'avviso per intero e compensa le spese, ravvisando nel contrasto interpretativo le gravi ed eccezionali ragioni dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La sentenza si colloca consapevolmente contro l'indirizzo della Corte di cassazione, che con le ordinanze n. 27081 e n. 28869 del 2024 ha affermato che il curatore dell'eredità giacente, in quanto obbligato alla dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, è tenuto al pagamento dei tributi successori ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, senza rispondere con il patrimonio personale. Il giudice di merito non contesta la limitazione della responsabilità, ma il suo presupposto: legge il possesso richiesto dalla norma in senso civilistico e lo nega al curatore, che dei beni ha la sola detenzione. È il punto su cui il contrasto si concentra, e sul quale la sentenza dichiara di seguire un orientamento di merito che indica come consolidato.
L'argomento della devoluzione allo Stato ha un peso pratico maggiore di quello sistematico: nelle curatele in cui tutti i successibili hanno rinunciato, la liquidazione dell'attivo per pagare un'imposta destinata allo stesso ente che acquisirà il residuo in esenzione appare alla Corte priva di giustificazione, anche se il provvedimento di devoluzione non è ancora intervenuto. La decisione è esposta all'appello, e l'esito dipenderà da quale delle due letture del possesso il giudice di secondo grado riterrà conforme alla norma; per le curatele in corso, la sentenza segnala che la questione della soggettività passiva va dedotta in via preliminare, perché il suo accoglimento assorbe ogni contestazione sulla base imponibile e sulle sanzioni.
Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.
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