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Giurisprudenza commentata › Imposte sugli autoveicoli: ecotassa · merito

Ecotassa: l'imposta dovuta da chi immatricola in Italia un autoveicolo usato già immatricolato in un altro Stato membro, che non grava sugli usati già circolanti in Italia, discrimina i prodotti importati in violazione dell'art. 110 TFUE e l'avviso di accertamento va annullato

L'art. 1, comma 1043, della legge n. 145 del 2018 estende l'ecotassa a chi immatricola in Italia un veicolo M1 già immatricolato all'estero, mentre l'usato nazionale già in circolazione non la sconta. La disparità è atta a scoraggiare l'importazione e non è giustificata dalla tutela dell'ambiente, in difetto di un bilanciamento proporzionato fra interessi di pari rango.

ProvvedimentoCorte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, sez. 3, giudice monocratico, sentenza 17 giugno 2026, n. 1160DecisioneRicorso accolto · esito favorevole al contribuente · avviso annullato · spese compensate per la novità e la complessità della materiaOggettoAvviso di accertamento · imposta sugli autoveicoli ad alte emissioni di CO2 («ecotassa») · 2020 · veicolo usato già immatricolato in altro Stato membro

1.Massima

L'imposta prevista dall'art. 1, commi 1042 e 1043, della legge n. 145 del 2018, dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato membro, viola il divieto di imposizioni interne discriminatorie dell'art. 110 TFUE, perché grava sul veicolo usato importato e non su quello usato già immatricolato e circolante in Italia al momento dell'introduzione del tributo, ed è perciò atta a scoraggiare l'importazione di merci provenienti da altri Stati membri a vantaggio dei prodotti nazionali.

La finalità di tutela dell'ambiente non giustifica la disparità, perché l'interesse ambientale e quello alla libera circolazione delle merci sono di pari rango e il loro confronto richiede un bilanciamento conforme al principio di proporzionalità, che la normativa non realizza; le sentenze interpretative della Corte di giustizia sul punto vincolano il giudice nazionale anche fuori dal caso deciso.

2.Riferimenti normativi

Articolo 1, commi 1042 e 1043, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; articoli 11 e 117 della Costituzione.

3.Fatto e decisione

L'Agenzia delle entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento per l'omesso versamento dell'ecotassa per il 2020, relativa a un'autovettura immatricolata in Italia il 10 luglio 2020 e già immatricolata in un altro Stato. La ricorrente deduceva l'inesistenza del presupposto, per contrasto della disciplina con la libera circolazione delle merci, e in subordine l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L'Ufficio richiamava il testo del comma 1043 e i dati tecnici forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il giudice monocratico accoglie il ricorso. Ricostruita la ratio della norma nel disincentivo all'immissione in circolazione di ulteriori veicoli inquinanti, richiama la funzione dell'art. 110 TFUE di garantire la neutralità dei tributi interni fra prodotti nazionali e importati (causa C-387/01) e la sentenza del 7 aprile 2011, causa C-402/09, che ha giudicato contraria all'art. 110 una tassa sulle autovetture usate introdotta in Romania, affermando che, per rispettare il principio «chi inquina paga» senza discriminare, l'imposta dovrebbe gravare anche sui veicoli già in circolazione all'introduzione del tributo. Richiama inoltre la causa C-320/03, sulla necessità di dimostrare che l'obiettivo ambientale non sia raggiungibile con misure meno restrittive, e l'efficacia ultra partes delle sentenze interpretative. Ne trae l'illegittimità dell'atto, che annulla; la censura sulle sanzioni resta assorbita.

4.Collocazione nell'orientamento

Sulla compatibilità dell'ecotassa per gli usati importati la giurisprudenza di merito è divisa. La sentenza si colloca nell'indirizzo che ravvisa la discriminazione, condiviso fra l'altro da CGT I Vicenza 437/2026, CGT I Potenza 409/2026 e, in appello, da CGT II Campania 4424/2026. Di segno opposto sono CGT I Lecce 1310/2026, che richiama la circolare n. 8/E del 2019, e CGT I Palermo 2997/2026, per la quale il presupposto dell'imposta è l'introduzione di una nuova fonte di emissioni nel territorio nazionale, sicché l'usato già circolante in Italia non si trova in una situazione comparabile; CGT I Brescia 481/2026 ha a sua volta escluso la discriminazione per un veicolo importato con prima immatricolazione così recente da renderlo equiparabile a un veicolo nuovo.

Il contrasto verte quindi sul termine di confronto rilevante ai fini dell'art. 110 TFUE: per Foggia è l'usato nazionale già immatricolato, che non sconta l'imposta; per l'indirizzo opposto è il veicolo nuovo, perché l'imposta ha per oggetto l'aumento del parco circolante. La sentenza non esamina quest'ultimo argomento né la vetustà del veicolo, e fonda la conclusione sull'analogia con la tassa romena; l'assenza di una pronuncia della Corte di giustizia sulla disciplina italiana e di un indirizzo di legittimità lascia la questione aperta, e la compensazione delle spese è motivata proprio con la novità della materia.

Pubblicato il 19 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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