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Giurisprudenza commentata › Agevolazioni tributarie: aiuti di Stato

Agevolazioni per calamità naturali e aiuti di Stato: la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 opera come ius superveniens anche nel giudizio su una cartella non motivata su di essa, e il giudice deve verificare la compatibilità del beneficio con il regime de minimis o con la deroga per i danni da calamità

L'agevolazione per calamità naturali fruita da un'impresa va verificata alla luce della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final, ius superveniens immediatamente applicabile anche se l'atto impugnato non era motivato su di essa: il giudice accerta la compatibilità con il regime de minimis o con la deroga dell'art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE. Il decennio del par. 156 decorre dall'evento calamitoso, ma va letto alla luce dei parr. 145 e seguenti.

ProvvedimentoCass. civ., sez. trib., ordinanza 26 settembre 2026, n. 25842 · Pres. De Rosa, rel. Di MarzioDecisioneRicorso dell'Agenzia delle entrate accolto nei limiti di ragione · sentenza cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania · ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze inammissibile · spese al giudice del rinvioOggettoCartella di pagamento da controllo automatizzato · IRES e IRAP · 2005 · agevolazione per l'eruzione dell'Etna del 2002

1.Massima

In tema di agevolazioni tributarie concesse alle imprese per calamità naturali, la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 opera come ius superveniens di immediata applicabilità: il giudice nazionale deve verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento de minimis ovvero se ricorrano le condizioni della deroga di cui all'art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE, per l'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra danni e aiuto e l'assenza di sovracompensazione. La prova grava sul contribuente, ed è consentita alle parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili.

L'invocazione della decisione nel corso del giudizio non costituisce un'inammissibile modificazione della ragione giustificativa dell'atto impoesattivo, perché dà attuazione al diritto dell'Unione, cui è assicurata prevalenza. Il decennio oltre il quale il par. 156 della decisione esclude il recupero si computa dall'evento calamitoso e non dalla concessione dell'aiuto, ma la disposizione va letta alla luce dei paragrafi 145 e seguenti.

2.Riferimenti normativi

Articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015; articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

3.Fatto e svolgimento processuale

Dopo il controllo automatizzato della dichiarazione, l'agente della riscossione notificava a una società una cartella per IRES e IRAP relative al 2005. La contribuente eccepiva, fra l'altro, la non debenza delle somme per la sospensione dei carichi fiscali conseguente all'eruzione dell'Etna dell'ottobre 2002 e, comunque, il diritto al pagamento nella misura del 50 per cento e in forma rateale. Il ricorso era respinto in primo grado.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza pubblicata il 4 ottobre 2017, annullava la cartella: la società aveva diritto al pagamento in 304 rate dei tributi ridotti del 50 per cento, spettanza confermata dallo stesso Ufficio nel giudizio di primo grado, e fino alla scadenza dell'ultima rata potevano essere iscritte a ruolo soltanto le rate scadute. La decisione della Commissione europea sul recupero degli aiuti di Stato era inapplicabile, perché la cartella non era motivata su di essa e perché la decisione esclude il recupero decorsi più di dieci anni dalla calamità.

4.Motivi di ricorso

L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze proponevano due motivi. Con il primo denunciavano la violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, della decisione della Commissione e dell'art. 10 del Trattato UE: la decisione era sopravvenuta in corso di causa e la richiesta di applicarla non costituiva domanda o eccezione nuova preclusa in appello. Con il secondo deducevano la violazione dell'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, della VI direttiva 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di giustizia nelle cause C-132/06 e C-18/14, e della decisione, sostenendo che il decennio decorre dalla concessione dell'aiuto, avvenuta con la legge n. 296 del 2006, in vigore dal primo gennaio 2007, e non dall'evento calamitoso.

5.Decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, cui sono succedute ex lege le agenzie fiscali, dotate di autonoma legittimazione sostanziale e processuale (Cass. n. 1462/2020; Cass. n. 1550/2015). Esamina congiuntamente i motivi, rilevando che l'Agenzia non chiede più di confermare l'atto per la ragione originaria né contesta le statuizioni sulla rateazione, ma invoca lo ius superveniens.

La ragione giustificativa dell'atto non può essere modificata dopo la sua emissione, ma nella specie non si tratta di una tardiva rivalutazione dei fatti, bensì dell'attuazione del diritto dell'Unione, avendo la Commissione ritenuto che l'agevolazione integri un aiuto di Stato ammissibile solo nei limiti consentiti. La Corte richiama, come principio espresso in materia affine ed estensibile, l'inapplicabilità alle imprese dei benefici per il sisma del 1990 in Sicilia, salvo nesso chiaro e diretto tra danni e aiuto o rispetto del regime de minimis (Cass. n. 644/2025), e il riparto dell'onere della prova con la possibilità di nuove produzioni (Cass. n. 17199/2019); precisa che la lite non verte in materia di tributi armonizzati.

Sul decennio, è infondata la tesi dell'Agenzia: il par. 156 esclude il recupero degli aiuti concessi in aree colpite da calamità naturali oltre dieci anni prima della data della decisione ivi richiamata, e il termine si calcola dall'evento, l'ottobre 2002, all'emanazione della decisione della Commissione. La disposizione va però letta alla luce dei paragrafi 145 e seguenti (Cass. n. 5546/2023), valutazione mancata in appello. Il ricorso è accolto nei limiti di ragione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, anche per le spese.

6.Quadro normativo

L'art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE consente di ritenere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali; fuori dei limiti consentiti l'aiuto è illegittimo ai sensi dell'art. 108, par. 3. Secondo la giurisprudenza richiamata, la decisione del 2015 ammette gli aiuti individuali già concessi solo in presenza di un nesso chiaro e diretto con i danni subiti, senza sovracompensazione dovuta al cumulo di aiuti, oppure nei limiti del regolamento de minimis.

Il contribuente deve provare, nel primo caso, la sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e l'assenza di sovracompensazione, scorporando dal pregiudizio quanto ricevuto da assicurazioni o da altre forme di aiuto; nel secondo, che gli aiuti ottenuti nel triennio decorrente dal primo non superano la soglia. La natura sopravvenuta della decisione consente l'esibizione di documenti prima non ottenibili e l'accertamento di fatti in precedenza non indispensabili.

7.Orientamento giurisprudenziale

La pronuncia estende all'eruzione dell'Etna del 2002 il principio affermato da Cass. n. 644/2025 per il sisma del 1990 e si colloca nel solco di Cass. n. 17199/2019. Il profilo di maggiore rilievo riguarda il rapporto con l'immodificabilità della motivazione dell'atto: la Corte non nega il principio, ma ne esclude l'operatività quando l'Amministrazione chieda l'applicazione di una fonte sovranazionale prevalente e sopravvenuta, superando l'argomento del giudice d'appello fondato sul difetto di motivazione della cartella.

Sul decennio la decisione condivide la decorrenza adottata dal giudice d'appello, ma censura la lettura isolata del par. 156, richiamando Cass. n. 5546/2023. La Corte non indica l'esito del coordinamento con i paragrafi 145 e seguenti né accerta la compatibilità dell'aiuto, profili rimessi al giudice del rinvio; resta fuori dal giudizio il diritto alla rateazione, non contestato dall'Amministrazione.

Pubblicato il 9 ottobre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.

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