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Nelle sentenze tributarie l'intelligenza artificiale si vede soltanto quando nessuno rilegge.

Una rilevazione sul testo integrale di 329.873 provvedimenti di merito e di legittimità: le tracce che l'uso di un assistente conversazionale lascia nella sentenza depositata, e i precedenti di legittimità citati che non esistono.

Rilevazione del 24 settembre 2026
306.810 pronunce di merito 2025-2026 · 23.063 di Cassazione · 229.691 citazioni verificate · testo integrale, senza campionamento

La domanda, e perché lo stile non risponde

L'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale generativa nell'attività giudiziaria ha ormai una disciplina positiva. L'art. 15 della legge 132/2025 riserva al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti; per la giurisdizione tributaria, le linee guida del Consiglio di presidenza (delibera n. 275 del 3 marzo 2026) ammettono lo strumento in funzione ausiliaria ed esigono che ogni risultato sia verificato dal giudice; il regolamento (UE) 2024/1689 classifica ad alto rischio i sistemi destinati ad assistere l'autorità giudiziaria. Nella giurisprudenza civile e amministrativa si sono già registrati i primi atti che citano precedenti inesistenti. Per il processo tributario mancava qualsiasi misura del fenomeno.

La via più immediata sarebbe l'analisi dello stile. È stata tentata ed è fallita: sulle motivazioni di 1.659 giudici, confrontate fra il 2025 e il 2026, la densità delle locuzioni che la letteratura associa ai modelli linguistici non si sposta in modo distinguibile dal rumore. Il testo giuridico è formulare per natura, e il testo generato su richiesta di un giurista ne imita esattamente il registro. Un testo generato e riletto non si riconosce; un testo generato e non riletto sì, ma non per come è scritto: per ciò che vi è rimasto.

La rilevazione cerca quindi due cose soltanto: i residui che solo l'interazione con un assistente produce, e i precedenti di legittimità citati che non corrispondono ad alcuna pronuncia. Le cifre che ne risultano sono un minimo, non una stima della diffusione.

Le tracce

In 53 pronunce di merito il testo depositato conserva un residuo inequivoco dell'output di un chatbot. In sei è la voce stessa dell'assistente: una motivazione che si apre con «Ecco la bozza della sentenza completa e pulita, pronta per l'uso»; uno svolgimento del processo che comincia con «Ecco una sintesi discorsiva, breve e chiara, del ricorso contenuto nel documento»; un paragrafo che dà conto delle modifiche apportate e conclude «Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza». Nelle altre il residuo è un segnaposto non compilato («foglio [numero], particella [numero]»), un precedente con il numero di comodo «Cass. n. 12345», il riferimento al file caricato nella conversazione nella forma «[nome del file | PDF]», un collegamento con il parametro «utm_source=chatgpt.com». Nessuna pronuncia di legittimità presenta tracce di questo genere.

Pronunce di merito 2025 con traccia23 — 1,2 ogni diecimila
Pronunce di merito 2026 (I semestre) con traccia30 — 2,8 ogni diecimila
di cui dello stesso relatore19
2026 senza quel relatore11 — 1,0 ogni diecimila
Relatori e sedi nel biennio23 relatori · 19 sedi

Un fenomeno che non cresce, si concentra e cambia forma

La frequenza sembra raddoppiare nel 2026. Non è così: diciannove delle trenta pronunce del 2026 portano lo stesso relatore, in due collegi diversi, e senza di esse la frequenza è pari a quella del 2025. Per il resto la dispersione è quasi uniforme: un relatore, una o due pronunce. La concentrazione dice che le tracce misurano la disattenzione nella revisione più che l'uso dello strumento, e che l'uso non rilevato è verosimilmente molto più esteso di quello rilevato.

Cambia, soprattutto, la forma. Nel 2025 prevalgono il numero segnaposto e il segnaposto non compilato, tracce della bozza chiesta in astratto, che il modello riempie con estremi di comodo. Nel 2026 prevale in modo quasi esclusivo il riferimento al file caricato: al sistema sono stati sottoposti il ricorso, le controdeduzioni e gli allegati, e il testo che ne riassume il contenuto è stato generato a partire da essi. Il rischio si sposta di conseguenza: la bozza astratta produce precedenti inventati, la sintesi di documenti produce, se mai, errori di lettura degli atti, che il testo non consente di riconoscere.

I precedenti inesistenti

Le pronunce del 2026 contengono 229.691 citazioni di legittimità. Sono stati verificati su SentenzeWeb, per numero e anno, tutti i precedenti che per numero, anno o rarità potevano non corrispondere a una pronuncia reale: 4.544 precedenti del quinquennio 2021-2026 richiamati da una o due pronunce e assenti dall'archivio, e le citazioni con un numero superiore alla numerazione raggiunta nell'anno.

Ne risultano 59 citazioni a cui non corrisponde alcuna pronuncia civile, 2,6 ogni diecimila. Non sono, per ciò solo, precedenti inventati. Per ciascuna sono state cercate le pronunce il cui numero differisce per una cifra in meno o per l'inversione di due cifre contigue, confrontandone la data di deposito: la «sentenza n. 58893 del 15-3-2026» delle Sezioni Unite, citata in due pronunce di primo grado, è la n. 5889/2026, depositata quel giorno sulla stessa materia. Otto citazioni sono refusi accertati o evidenti, 32 restano dubbie; diciannove non sono spiegabili come refuso, ed è il solo sottoinsieme compatibile con un precedente generato. Si presentano nella forma che i modelli producono: estremi completi, numeri che superano di poco la numerazione civile reale, principi di diritto enunciati con proprietà, spesso ripetuti con la stessa formula in più pronunce dello stesso redattore.

Citazioni di legittimità nelle pronunce del 2026229.691
Senza pronuncia civile corrispondente59
Refusi accertati o evidenti8
Dubbie32
Non spiegabili come refuso19

Il confronto con il passato ridimensiona il fenomeno. Nell'archivio si contano 257 precedenti anteriori al 2021 con un numero che la numerazione civile di quell'anno non ha mai raggiunto, richiamati in 566 pronunce. Uno solo, una «Cass. n. 77543/1997» in materia di contributi consortili, è riportato con la stessa frase in 96 pronunce di tre sedi: nel 1997 la numerazione civile non superava le tredicimila unità. L'errore di citazione propagato per trascrizione ha un'incidenza superiore a quella del precedente compatibile con la generazione automatica, e ne condivide la causa: la formula copiata senza verifica.

Le parti

Il fenomeno più visibile nei provvedimenti non riguarda il giudice. In 15 pronunce l'impiego dell'intelligenza artificiale o la citazione di precedenti inesistenti è oggetto espresso di valutazione. Un ricorso è definito «verosimilmente redatto con strumenti di intelligenza artificiale» e «al limite dell'inammissibilità», perché composto di citazioni astratte e prive di pertinenza; la memoria di un agente della riscossione è descritta come redatta «con presumibile utilizzo di intelligenza artificiale», perché risponde a motivi che il ricorso non contiene. In una sentenza di primo grado del 2026 le citazioni di sentenze inesistenti contenute nelle controdeduzioni dell'ufficio sono considerate in sede di liquidazione delle spese. Dal lato opposto, i contribuenti cominciano a eccepire, invocando la legge 132/2025, che l'atto impositivo sia stato redatto con l'intelligenza artificiale.

La Corte di cassazione, dal canto suo, ha già respinto il motivo con cui si denunciava l'apparenza della motivazione di una sentenza d'appello che citava un precedente inesistente: il sindacato resta circoscritto al minimo costituzionale, e la sentenza reggeva «al di là del refuso nella citazione di un precedente di legittimità».

Che cosa consente, e che cosa no

Per il professionista le conseguenze sono tre. Ogni precedente citato — nel proprio atto, in quello di controparte, nella sentenza — va controllato per numero, anno e contenuto; la verifica di esistenza sulla banca dati pubblica esclude la gran parte dei casi, ma non quelli in cui il numero coincide con una pronuncia penale o di altra materia. La citazione inesistente non integra di per sé il vizio di motivazione apparente, e la censura va costruita sull'assenza di una ratio autonoma, non sull'errore di citazione. Gli atti in cui la generazione è visibile sono già valutati sfavorevolmente in punto di pertinenza e di spese.

Il limite va enunciato senza attenuazioni. Una traccia prova che un passaggio è stato generato o rielaborato con un assistente e copiato senza revisione; non prova che la decisione sia stata generata, né chi abbia usato lo strumento. Un testo generato e riletto non lascia tracce, e la diffusione effettiva dell'impiego resta fuori dalla portata di un'analisi documentale. La rilevazione non riporta i nominativi dei redattori né la sede delle pronunce con tracce.

Questa nota riassume un rapporto più ampio, che contiene il quadro normativo e giurisprudenziale, l'esito della misura stilometrica, la classificazione delle tracce per tipo e grado di certezza, l'analisi della concentrazione, la verifica dei precedenti e la prova del refuso, le anomalie di numerazione di lungo periodo, il numero segnaposto, i rilievi sugli atti delle parti e una nota metodologica che dichiara fonte, perimetro, verifiche e limiti.

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