Approfondimenti · Nota
Quante volte il giudice tributario di merito si rivolge a Lussemburgo, su che cosa, e che cosa accade alle questioni che non gli vengono rimesse. Una rilevazione sulle novantacinque ordinanze di rimessione presenti nell'archivio.
Rilevazione del 28 agosto 2026
311.008 massime · 95 ordinanze di rimessione · 12 rinvii ex art. 267 TFUE
L'Italia è, da due anni consecutivi, il primo Stato membro per numero di domande pregiudiziali proposte alla Corte di giustizia. Il contenzioso tributario è una delle materie che più vi contribuiscono, e non potrebbe essere diversamente: l'imposta sul valore aggiunto, le accise e i tributi doganali sono terreno di armonizzazione da mezzo secolo.
Meno noto è che cosa accada nel merito, dove si decide la quasi totalità delle controversie. Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono giudici comuni del diritto dell'Unione a pieno titolo, e il rinvio pregiudiziale è per loro una facoltà, non un obbligo. Questa nota rileva quanto la esercitino.
Nell'archivio sono state isolate 95 ordinanze di rimessione pronunciate da giudici di merito. Di queste, 12 sono rinvii ex art. 267 TFUE. Le altre ottantatré si rivolgono altrove.
| Corte costituzionale — art. 23 l. 87/1953 | 59 |
| Corte di cassazione — art. 363-bis c.p.c. | 16 |
| Corte di giustizia dell'Unione — art. 267 TFUE | 12 |
| Cassazione a sezioni unite — questioni di giurisdizione | 8 |
Il rapporto fra le rimessioni alla Consulta e quelle a Lussemburgo è di quasi cinque a uno. Non è un dato neutro. Quando una disposizione tributaria interna è sospettata di confliggere insieme con la Costituzione e con il diritto dell'Unione — l'ipotesi che la dottrina chiama doppia pregiudizialità — il giudice comune deve scegliere quale strada percorrere per prima, e la scelta non è indifferente.
Dopo la sentenza n. 269 del 2017 la Corte costituzionale ha rivendicato la priorità del proprio scrutinio quando la questione investa anche diritti garantiti dalla Carta; la giurisprudenza successiva, fino alla sentenza n. 181 del 2024, ha via via precisato che il giudice comune conserva comunque la facoltà del rinvio e il potere di disapplicazione. Resta che, sul piano dei fatti, il giudice tributario di merito sceglie in larghissima prevalenza la via interna.
Una lettura possibile è di ordine pratico più che teorico: la rimessione alla Consulta è un istituto familiare, con una prassi consolidata e tempi noti; il rinvio pregiudiziale richiede di formulare quesiti in una forma che la Corte accolga, ed è una tecnica meno frequentata. Le due dichiarazioni di irricevibilità manifesta registrate su dodici rinvii danno a questa ipotesi qualche fondamento.
Il risultato più netto della rilevazione è anche il più inatteso. Nelle novantacinque ordinanze di rimessione non compare un solo richiamo alle libertà fondamentali: né alla libera circolazione dei capitali, né alla libertà di stabilimento, né alla libera prestazione dei servizi, né alla circolazione delle persone o delle merci. Zero, su tutti e cinque i parametri.
| Circolazione dei capitali (artt. 63-66 TFUE) | 0 |
| Libertà di stabilimento (artt. 49-55 TFUE) | 0 |
| Prestazione dei servizi (artt. 56-62 TFUE) | 0 |
| Circolazione delle persone (artt. 45-48 TFUE) | 0 |
| Circolazione delle merci (artt. 28-37 TFUE) | 0 |
| Cost. art. 3 — uguaglianza | 46 |
| Cost. art. 53 — capacità contributiva | 31 |
| Direttive dell'Unione (IVA, madre-figlia) | 5 |
L'assenza non significa che le libertà fondamentali non contino nel contenzioso tributario. Al contrario: nello stesso archivio 587 massime le trattano nel merito, e lo fanno con esiti fortemente polarizzati.
| Circolazione dei capitali | 136 massime · 70% al contribuente |
| Libertà di stabilimento | 232 massime · 63% all'ufficio |
| Prestazione dei servizi | 317 massime · 87% all'ufficio |
La spiegazione sta nella distanza fra le due situazioni processuali. Le controversie sulla circolazione dei capitali — dividendi esteri, trust non residenti, fondi pensione stranieri — arrivano davanti al giudice quando la Corte di giustizia ha già detto la sua: non c'è dubbio interpretativo da sciogliere, c'è una regola da applicare, e infatti il contribuente prevale in sette casi su dieci. Le controversie sulla prestazione dei servizi sono in larghissima parte il filone dell'imposta unica sulle scommesse, dove la giurisprudenza unionale è stata letta come non ostativa alla pretesa erariale: anche qui nessuna incertezza da rimettere, e l'ufficio prevale in quasi nove casi su dieci.
Il rinvio pregiudiziale, insomma, non nasce dove la libertà fondamentale è in gioco, ma dove la disciplina di dettaglio di una direttiva presenta un margine effettivo di dubbio. È un'indicazione operativa, prima che teorica, per chi redige un'istanza di rinvio.
Le dodici ordinanze si distribuiscono su un arco che va dal 2022 al 2026, con un andamento non lineare e una ripresa marcata nell'ultimo anno. Nove provengono dal secondo grado e tre dal primo: il rinvio è prevalentemente scelta del giudice d'appello. In otto casi su dodici l'impulso viene da un'istanza di parte.
| Anno del provvedimento | 2022: 2 · 2023: 4 · 2024: 1 · 2025: 1 · 2026: 4 |
| Grado di giudizio | secondo grado: 9 · primo grado: 3 |
| Iniziativa | di parte: 8 · d'ufficio: 4 |
| Stato del procedimento | decise: 7 · pendente: 1 · non riscontrate: 4 |
| Tributo | IVA: 4 · IRAP: 4 · dogane: 2 · IRES: 1 · contributi minori: 1 |
Delle sette questioni già decise, due si sono chiuse con una dichiarazione di irricevibilità manifesta, due hanno accertato il contrasto della disciplina interna con il diritto dell'Unione, una ne ha affermato la compatibilità. Il rilievo di maggiore portata riguarda il concorso alla base imponibile IRAP del cinquanta per cento dei dividendi distribuiti da società figlie residenti in altri Stati membri: con la sentenza del 1° agosto 2025 sulle cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24 la Corte ha ritenuto la disciplina italiana in contrasto con l'art. 4 della direttiva 2011/96/UE.
Resta pendente la causa C-308/25, che investe l'estensione all'IVA della definizione agevolata delle liti: le conclusioni dell'Avvocato generale, depositate l'11 giugno 2026, sono nel senso dell'incompatibilità. Se la Corte le seguisse, la questione degli effetti sulle definizioni già perfezionate e sull'affidamento dei contribuenti sarebbe di notevole delicatezza. È il procedimento che, fra quelli rilevati, merita il monitoraggio più stretto.
Dal 1° ottobre 2024 l'art. 50-ter dello Statuto della Corte ha trasferito al Tribunale la competenza pregiudiziale in sei materie, fra cui — e sono quelle che interessano il tributarista — l'imposta sul valore aggiunto, le accise, il codice doganale e la classificazione tariffaria. La Corte conserva un potere di ritenzione, previsto dall'art. 93-bis del regolamento di procedura, quando la questione sollevi profili di principio.
La conseguenza pratica è concreta e, per chi verifichi l'esito di un rinvio, insidiosa: una questione trasferita porta un numero di ruolo con il prefisso T- e non C-, e va cercata nei registri del Tribunale. Delle quattro ordinanze del 2026 non ancora riscontrate al momento della rilevazione, tre appartengono a materie trasferite. La loro mancata reperibilità è dunque, con ogni probabilità, una questione di registro e non di sorte del procedimento.
Accanto ai rinvii disposti esiste un insieme assai più ampio e meno visibile: le istanze di rinvio non accolte. L'archivio ne registra circa trecento. La loro lettura d'insieme dice qualcosa che i dodici rinvii da soli non direbbero.
| Esito favorevole all'ufficio | 64,0% — contro il 44,2% del corpus |
| Esito favorevole al contribuente | 12,7% — contro il 27,9% del corpus |
| Grado di giudizio | primo: 179 · secondo: 68 · legittimità: 53 |
| Materia prevalente | giochi e scommesse, TARI, tributi immobiliari |
La richiesta di rinvio si concentra in primo grado e nelle materie dove il contribuente ha già perso sul merito: il rigetto dell'istanza accompagna, in quasi due terzi dei casi, una decisione favorevole all'ufficio. Il dato non consente da solo di dire se l'istanza fosse infondata o se sia stata liquidata sbrigativamente; segnala però che il rinvio viene spesso invocato come argomento residuale, e trattato di conseguenza.
Le novantacinque ordinanze sono state isolate all'interno di un archivio di 311.008 massime, interrogando gli indici delle citazioni normative — 989.292 riferimenti — e dei richiami a precedenti — 726.818 — e verificando poi ciascun provvedimento sul testo. Il perimetro è la giurisdizione di merito: i rinvii disposti dalla Corte di cassazione non vi rientrano.
Due limiti vanno dichiarati. Il primo riguarda le citazioni della Corte di giustizia presenti nel corpus: su 660 numeri di causa distinti, 439 risultano citati con anni discordanti fra un provvedimento e l'altro, il che impone di trattare la chiave di causa come indicativa e di verificare sempre sul testo. Il secondo riguarda le quattro ordinanze del 2026 non riscontrate: la verifica va ripetuta presso i registri del Tribunale, per le ragioni dette al paragrafo precedente.
Ogni cifra proviene da un conteggio eseguito sull'archivio in esercizio, non da una stima né da un campione. Chi accede alla piattaforma può rifarli tutti.
Questa nota riassume un report più ampio, che contiene il prospetto analitico delle dodici ordinanze con i quesiti formulati e le norme censurate, l'analisi per gruppi tematici, la ricostruzione dell'obbligo di rinvio del giudice di ultima istanza alla luce delle due pronunce di Grande Sezione, e l'appendice metodologica con tutte le grandezze e la loro origine.
Il report integrale e i dodici provvedimenti — scheda MassimarIA e testo integrale per ciascuno — sono raccolti nella biblioteca, insieme al resto del materiale di approfondimento. L'accesso è nominativo e gratuito; le credenziali restano valide dodici mesi e comprendono il materiale pubblicato in seguito.
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